Art. 19 
 
Introduzione nell'Unione di piante  specificate  originari  di  paesi
  terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente 
 
  1. Le piante  specificate  originarie  di  paesi  terzi  nei  quali
l'organismo specificato non e'  presente  possono  essere  introdotti
nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali  del
paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
che l'organismo specificato non e' presente nel paese; 
    b) le piante specificate  sono  accompagnate  da  un  certificato
fitosanitario, di cui all'art. 13,  paragrafo  1,  punto  ii),  della
direttiva  2000/29/CE,  che  indichi  alla   rubrica   "Dichiarazione
supplementare" che l'organismo specificato non e' presente nel paese; 
    c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono  state
controllate   dal   Servizio   fitosanitario   regionale   competente
conformemente all'art. 19, comma 2, e ne'  la  presenza  ne'  sintomi
dell'organismo specificato sono stati rilevati.