Art. 19 
 
                      Classifiche di segretezza 
 
  1. Le classifiche di segretezza  SEGRETISSIMO  (SS),  SEGRETO  (S),
RISERVATISSIMO (RR) e RISERVATO (R), di cui all'art. 42 della  legge,
assicurano la tutela prevista dall'ordinamento di informazioni la cui
diffusione sia idonea a recare un pregiudizio  agli  interessi  della
Repubblica e sono attribuite per le finalita'  e  secondo  i  criteri
stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 7 del 12 giugno 2009. 
  2. La declassifica di un'informazione  e'  disposta  dall'autorita'
che ha apposto la classifica ai sensi dell'art. 42,  comma  2,  della
legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a
cio'  autorizzato.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  nella
generalita' dei casi e gli organi di sicurezza di  un'amministrazione
o ente  sovraordinati  a  quello  che  ha  originato  l'informazione,
possono disporre la variazione o l'eliminazione della  classifica  di
segretezza attribuita alla medesima da un'autorita' sottordinata. 
  3.  L'originatore  dell'informazione  classificata  assoggettata  a
declassifica,   variazione   della   classifica   di   segretezza   o
eliminazione della stessa informa tempestivamente  del  provvedimento
gli altri soggetti detentori  della  medesima  informazione,  per  le
conseguenti variazioni amministrative. 
  4. In relazione alle ipotesi di declassifica di  cui  all'art.  42,
commi 5 e 6, della legge, e per assicurare speditezza  alle  relative
procedure, previste al successivo comma 5, la data di classificazione
di un'informazione deve  essere  annotata  sull'informazione  stessa,
contestualmente  all'apposizione  della   classifica,   mediante   la
dicitura "classificato ...  dal  ..."  opportunamente  compilata.  Se
l'indicazione della classifica non  e'  accompagnata  dalla  data  di
apposizione,  la  classifica  si  intende  apposta  dalla  data   del
protocollo del documento. 
  5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 42, commi 5
e 6, della legge, l'autorita'  che  detiene  l'informazione,  qualora
riceva, anche oltre i termini di cui al predetto art.  42,  comma  5,
una richiesta di un soggetto  pubblico  o  una  istanza  motivata  di
accesso  da  parte  di  un  privato   portatore   di   un   interesse
giuridicamente tutelato, ne da  comunicazione  all'originatore,  che,
verificata  la  sussistenza  dei   presupposti,   provvede   in   via
alternativa a: 
    a)  prorogare  i  termini  di  efficacia  del   vincolo,   ovvero
richiedere la  proroga  oltre  i  quindici  anni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge; 
    b) dichiarare l'avvenuta declassifica per  decorso  del  termine,
ponendo in essere i conseguenti adempimenti. 
  6. L'ente originatore puo' disporre la proroga della classifica con
provvedimento cumulativo, all'esito di una pianificazione dell'Organo
centrale di sicurezza,  per  categorie  di  documenti  per  le  quali
ritenga persistente la necessita' di riservatezza.