Art. 19 Classifiche di segretezza 1. Le classifiche di segretezza SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S), RISERVATISSIMO (RR) e RISERVATO (R), di cui all'art. 42 della legge, assicurano la tutela prevista dall'ordinamento di informazioni la cui diffusione sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi della Repubblica e sono attribuite per le finalita' e secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 7 del 12 giugno 2009. 2. La declassifica di un'informazione e' disposta dall'autorita' che ha apposto la classifica ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a cio' autorizzato. L'Autorita' nazionale per la sicurezza nella generalita' dei casi e gli organi di sicurezza di un'amministrazione o ente sovraordinati a quello che ha originato l'informazione, possono disporre la variazione o l'eliminazione della classifica di segretezza attribuita alla medesima da un'autorita' sottordinata. 3. L'originatore dell'informazione classificata assoggettata a declassifica, variazione della classifica di segretezza o eliminazione della stessa informa tempestivamente del provvedimento gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le conseguenti variazioni amministrative. 4. In relazione alle ipotesi di declassifica di cui all'art. 42, commi 5 e 6, della legge, e per assicurare speditezza alle relative procedure, previste al successivo comma 5, la data di classificazione di un'informazione deve essere annotata sull'informazione stessa, contestualmente all'apposizione della classifica, mediante la dicitura "classificato ... dal ..." opportunamente compilata. Se l'indicazione della classifica non e' accompagnata dalla data di apposizione, la classifica si intende apposta dalla data del protocollo del documento. 5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 42, commi 5 e 6, della legge, l'autorita' che detiene l'informazione, qualora riceva, anche oltre i termini di cui al predetto art. 42, comma 5, una richiesta di un soggetto pubblico o una istanza motivata di accesso da parte di un privato portatore di un interesse giuridicamente tutelato, ne da comunicazione all'originatore, che, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede in via alternativa a: a) prorogare i termini di efficacia del vincolo, ovvero richiedere la proroga oltre i quindici anni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge; b) dichiarare l'avvenuta declassifica per decorso del termine, ponendo in essere i conseguenti adempimenti. 6. L'ente originatore puo' disporre la proroga della classifica con provvedimento cumulativo, all'esito di una pianificazione dell'Organo centrale di sicurezza, per categorie di documenti per le quali ritenga persistente la necessita' di riservatezza.