Art. 19 
 
 
                    Accertamento dei presupposti 
 
  1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca  informa
tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea,  quali
autorita' competenti, se ritiene che la banca  e'  in  dissesto  o  a
rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1,  lettera  a).  Se
l'autorita' competente e' la Banca  Centrale  Europea,  essa  ne  da'
senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 
  2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17,  comma  1,
lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca  Centrale
Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea
e'  l'autorita'  competente,  e'  sentita  la  Banca  d'Italia  quale
autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita'
di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza
del presupposto previsto dall'art. 17,  comma  1,  lettera  a);  essa
acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita'
competente, un parere e tutte le informazioni necessarie. 
  3.  La  Banca  d'Italia  accerta  la  sussistenza  del  presupposto
previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale
Europea, quando questa e' l'autorita' competente.