Art. 19 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Per i tre anni successivi all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i professionisti appartenenti agli ordini  professionali  di
cui all'articolo 4, comma 2, sono  esentati  dall'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e  6,  primo
periodo, purche' documentino di  essere  stati  nominati,  in  almeno
quattro  procedure,  curatori  fallimentari,  commissari  giudiziali,
delegati  alle  operazioni  di  vendita  nelle  procedure   esecutive
immobiliari  ovvero  per   svolgere   i   compiti   e   le   funzioni
dell'organismo o del  liquidatore  a  norma  dell'articolo  15  della
legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti
tipologie di  procedure  sono  cumulabili  e  rilevano  anche  quelle
precedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  si
          veda nelle note alle premesse.