Art. 19 
 
 
          Obblighi del gestore per le operazioni di vendita 
 
  1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza  sul
proprio portale un sistema automatico di computo del termine  fissato
per la formulazione dei rilanci. 
  2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono  riportati
nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli
altri partecipanti, al giudice o al referente della  procedura;  allo
stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.