Art. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; 2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente," b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalita' non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione. «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento e' allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa e' depositata telematicamente. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.». 2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita' informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, e' autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.