Art. 19
Prevenzione degli incidenti gravi
da parte degli operatori
1. L'operatore redige un documento che definisce la propria
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le
proprie attivita' in mare nel settore degli idrocarburi che deve
essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a),
esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia
di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene
le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene
conto della responsabilita' primaria dell'operatore, anche per il
controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue
operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali
rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in
qualsiasi momento.
3. Gli operatori presentano, a norma dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:
a) delle modalita' organizzative per il controllo dei grandi
rischi;
b) delle modalita' di preparazione e presentazione delle
relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a
norma del presente decreto;
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma
dell'articolo 17.
4. Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 e' presentato
documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilita' di
contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui
all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi
meccanismi puo' figurare nella politica aziendale di prevenzione
degli incidenti gravi.
6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i
sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in
conformita' dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV. Si
applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e'
redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli
accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonche' le
modalita' per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a
livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e'
integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende
una struttura organizzativa, responsabilita', pratiche, procedure,
procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo
delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle
loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.
8. Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando
gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui
all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee
guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi
rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono,
come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.
9. Il documento di politica aziendale di prevenzione degli
incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti
dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori
dell'Unione.
10. Qualora l'attivita' svolta rappresenti un pericolo immediato
per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un
incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono
includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attivita'
finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro
ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da
una relazione.
11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al
fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati
pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e
dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre,
predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce
l'integrita', la disponibilita' e il non ripudio dei dati, nel
rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato, in
ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di
perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri
come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto
previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e
registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e
della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della
tutela dell'ambiente marino.
Note all'art. 19:
Il testo dell'art. 50-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O., cosi' recita:
"Art. 50-bis Continuita' operativa
1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla
crescente complessita' dell'attivita' istituzionale
caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni
predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare
la continuita' delle operazioni indispensabili per il
servizio e il ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di
continuita' operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il
Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni
definiscono:
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli
obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali
criticita' relative a risorse umane, strutturali,
tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del
piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla
lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative
per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione
dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti
alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,
verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne
informa annualmente il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. (172)
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi
di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
acquisito il parere di DigitPA."