Art. 19 
 
 
             Gestione di appartenenza delle integrazioni 
                       salariali straordinarie 
 
  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle
gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di  cui  all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le  relative  prestazioni  e
riceve  i  relativi  contributi  ordinari  e  addizionali,   di   cui
all'articolo 23. 
  2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto  dello  Stato,
le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale. 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta l'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989: 
              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali. 
              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  «Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di cui all' art. 26 della  legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1  della
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980,  n.  75,  delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903 , i contributi di cui all' art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21  dicembre  1978,
          n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.".