Art. 19 
 
 
               Associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
le parole: "la decadenza dalle agevolazioni  di  cui  alla  legge  16
dicembre  1991,  n.  398,   e   successive   modificazioni,   recante
disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni   sportive
dilettantistiche, e" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo vigente dell'art. 25, comma 5,  della  legge
          13  maggio  1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia   di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  25  (Disposizioni  tributarie  in   materia   di
          associazioni sportive dilettantistiche). - (Omissis). 
              5.  I  pagamenti  a  favore   di   societa',   enti   o
          associazioni sportive dilettantistiche di cui  al  presente
          articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
          se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite  conti
          correnti bancari o postali a loro intestati ovvero  secondo
          altre modalita'  idonee  a  consentire  all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono essere stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
          disposizione   comporta   l'applicazione   delle   sanzioni
          previste dall'art. 11 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non
          penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
          aggiunto e di riscossione dei tributi.".