Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. E' abrogata la legge 11  ottobre  1986,  n.  713,  e  successive
modificazioni.  Nelle  more  dell'adozione   del   decreto   di   cui
all'articolo  16,  comma  5,  della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo  11,
commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per il testo dell'art. 16 della legge 6 agosto 2013, n.
          97 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 agosto  2013,  n.  194,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 11 della legge 11 ottobre  1986,
          n. 713 e successive modificazioni (Norme  per  l'attuazione
          delle direttive della  Comunita'  economica  europea  sulla
          produzione e la vendita dei  cosmetici),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 30 ottobre 1986, n.  253,  S.O.,  cosi'
          recita 
              "Art.11 (Norme per l'attuazione delle  direttive  della
          Comunita' economica europea sulla produzione e  la  vendita
          dei  cosmetici)  -  1.  Il  Ministero   della   sanita'   e
          l'autorita' sanitaria territorialmente competente  in  base
          all'ubicazione  dei  locali  di  cui  al  comma  3  possono
          procedere in qualunque momento al prelievo di  campioni  di
          prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal  decreto
          ministeriale di cui all'articolo 7. 
              2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo
          7 il prelievo viene effettuato con le modalita' in uso  per
          i prodotti farmaceutici. 
              3. Il prelievo puo' essere effettuato presso l'officina
          di produzione, o di confezionamento o  presso  il  deposito
          dell'importatore o del distributore ubicati nel  territorio
          soggetto  alla  vigilanza  dell'autorita'   sanitaria   che
          effettua il prelievo. E' comunque ammesso il  campionamento
          presso esercizi  di  commercio  al  dettaglio  qualora  non
          risulti possibile o non  risulti  utile  ai  fini  sanitari
          procedere al campionamento nelle sedi  previste  dal  primo
          periodo del presente comma. 
              3-bis. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano
          che, in un arco di tempo dalle  stesse  determinato,  tutti
          gli  stabilimenti  di  produzione  ed  i  magazzini   degli
          importatori,  anche  da  Paesi  comunitari,   situati   nei
          territori di rispettiva competenza, vengano  sottoposti  ad
          ispezioni  finalizzate  a  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni della presente legge,  tenuto  conto  altresi'
          del sistema di  certificazione  di  qualita'  eventualmente
          adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni  vengono
          comunicati al Ministero della sanita'. 
              3-ter. Al  fine  di  garantire  un  idoneo  sistema  di
          sorveglianza  sul  territorio   nazionale,   le   autorita'
          sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della
          sanita', entro i mesi di gennaio e luglio di ogni  anno,  i
          dati relativi agli effetti indesiderati comunque  correlati
          all'uso di prodotti cosmetici. Il  Ministro  della  sanita'
          stabilisce le modalita' attraverso  le  quali  i  cittadini
          possono segnalare gli eventuali  effetti  indesiderati  dei
          prodotti cosmetici". 
              4.  Quando   dalle   analisi,   sia   qualitative   che
          quantitative, dei campioni prelevati possa  ipotizzarsi  un
          illecito  sanzionato  penalmente,  l'autorita'   sanitaria,
          oltre a trasmettere il rapporto all'autorita' giudiziaria e
          a darne  comunicazione  agli  interessati,  ne  informa  il
          Ministero della sanita'. 
              5. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione, gli  interessati  potranno  presentare
          all'autorita' competente istanza di revisione in bollo. 
              6.   Ove   dalle   analisi    risulti    un    illecito
          amministrativo,  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'articolo 15 della legge  24  novembre  1981,  n.  689.
          Competente  ad  effettuare  le  analisi  di  revisione   e'
          l'Istituto superiore di sanita'. 
              7. Le imprese sono tenute a  fornire  le  specifiche  e
          motivate informazioni richieste dal Ministero della sanita'
          o  dalla  autorita'  sanitaria  competente  sulle  sostanze
          contenute nei  prodotti,  unitamente  alle  indicazioni  ed
          istruzioni delle relative confezioni. 
              8.  A   tal   fine   le   imprese   devono   conservare
          costantemente aggiornati i dati relativi alla  composizione
          qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti. 
              9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  indica
          l'ufficio   territoriale   competente   a   richiedere   le
          informazioni di cui al comma 7. 
              9-bis. Il Ministro della sanita' - Dipartimento per  la
          valutazione  dei  medicinali  e  la   farmacovigilanza   e'
          l'autorita' competente a richiedere le informazioni di  cui
          al comma 1 dell'articolo 10-ter. Il Dipartimento si avvale,
          se del caso,  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  del
          Consiglio superiore di sanita' per la valutazione  di  tali
          informazioni e dei dati trasmessi dalle autorita' regionali
          e locali ai sensi del comma 3-ter. 
              9-ter. A richiesta dell'autorita' di cui al comma 9-bis
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  le  comunicazioni
          relative ai ritiri dal mercato dei prodotti  cosmetici.  La
          stessa autorita' provvede a rendere pubblici in un'apposita
          comunicazione  semestrale  i  dati  relativi  agli  effetti
          indesiderati. 
              10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi
          7 e 8 del presente articolo  sono  soggette  alla  sanzione
          amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.".