Art. 19 
 
 
             Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici 
 
  1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  continuano  ad
accedere agli incentivi del decreto ministeriale  18  dicembre  2008,
alle condizioni e nei limiti previsti  dalla  delibera  del  predetto
Comitato del 5 febbraio 2015 e  nel  limite  complessivo,  richiamato
anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale  fine,  nella  gestione
delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto  delle  proposte
di  ridimensionamento  della  potenza  incentivata  presentate  dagli
operatori.