Art. 19 Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici 1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli incentivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale fine, nella gestione delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori.