Art. 19 
 
  Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici 
 
  1. All'articolo 7, comma  4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
  «l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi  di  cui  ai  decreti  attuativi  del  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive  modificazioni,  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di  cui  al
medesimo decreto, e successive modificazioni». 
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui  ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,  adottati  ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni». 
  4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola:  «opera»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
servizio»; 
  b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste  dai  criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione  per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
amministrazione,  adottati  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive modificazioni». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta il testo degli articoli 7 e 64,  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori,   servizi   e   forniture.   -    1.    Nell'ambito
          dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto  da  una
          sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede  presso
          le regioni e le province autonome. I modi  e  i  protocolli
          della articolazione regionale sono definiti  dall'Autorita'
          di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'art. 3, comma 5, del  decreto  legislativo  5  dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art.  26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'art. 250 (contenuto  del  prospetto  statistico  per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto statistico per i contratti  pubblici  di  lavori,
          forniture e servizi nei settori di  gas,  energia  termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri
          ambientali minimi di cui ai decreti attuativi  del  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  11  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio   2008,   e   successive
          modificazioni,  e   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          prefissati  dal  Piano  d'azione  per   la   sostenibilita'
          ambientale  dei  consumi   nel   settore   della   pubblica
          amministrazione, di cui al medesimo decreto,  e  successive
          modificazioni. 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
          87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'art.  2,
          comma 1-bis, dei verbali  di  gara,  i  soggetti  invitati,
          l'importo  di  aggiudicazione  definitiva,  il   nominativo
          dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi e forniture, nonche' le modalita' di  funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti  scaduti,
          stabilendo altresi' il  termine  massimo  di  conservazione
          degli atti nell'archivio degli  atti  scaduti,  nonche'  un
          archivio  per  la  pubblicazione  di  massime   tratte   da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali." 
              "Art. 64. Bando di gara. - 1.  Le  stazioni  appaltanti
          che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un  accordo
          quadro  mediante  procedura  aperta,  procedura  ristretta,
          procedura negoziata con pubblicazione di un bando di  gara,
          dialogo competitivo, rendono nota tale  intenzione  con  un
          bando di gara. 
              2. Le stazioni appaltanti che  intendono  istituire  un
          sistema  dinamico  di  acquisizione   rendono   nota   tale
          intenzione mediante un bando di gara. 
              3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare  un
          appalto  pubblico  basato  su  un   sistema   dinamico   di
          acquisizione rendono nota tale intenzione con un  bando  di
          gara semplificato. 
              4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati  nel
          presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
          ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione
          appaltante, secondo il formato  dei  modelli  di  formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 
              4-bis.  I  bandi  sono   predisposti   dalle   stazioni
          appaltanti sulla base di modelli (bandi -  tipo)  approvati
          dall'Autorita',   previo   parere   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e  sentite  le  categorie
          professionali interessate, con  l'indicazione  delle  cause
          tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis.  I
          bandi-tipo contengono indicazioni  per  l'integrazione  nel
          bando dei criteri  ambientali  minimi  di  cui  ai  decreti
          attuativi  del  Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'
          ambientale  dei  consumi   nel   settore   della   pubblica
          amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni. Le stazioni
          appaltanti   nella   delibera    a    contrarre    motivano
          espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo." 
              Per il testo dell'art.  83  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
          dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 16.