Art. 19 
 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, le parole: "se sancisce una formazione acquisita  nella
Comunita',"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che   sancisce   il
completamento con successo di una  formazione  acquisita  nell'Unione
europea, a tempo pieno o parziale,  nell'ambito  o  al  di  fuori  di
programmi formali, che e'". 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 20 (Titoli di formazione  assimilati).  -  1.  E'
          assimilato a un  titolo  di  formazione  che  sancisce  una
          formazione  di  cui  all'articolo  19,  anche  per   quanto
          riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di
          titoli di formazione rilasciato da un'autorita'  competente
          di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con
          successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a
          tempo pieno o  parziale,  nell'ambito  o  al  di  fuori  di
          programmi formali, che e' riconosciuta da tale Stato membro
          come  formazione  di  livello  equivalente  al  livello  in
          questione e tale da conferire gli stessi diritti  d'accesso
          o di esercizio alla professione  o  tale  da  preparare  al
          relativo esercizio. 
              2. E' altresi' assimilata ad un titolo  di  formazione,
          alle  stesse  condizioni  del  comma  1,   ogni   qualifica
          professionale che, pur non rispondendo ai  requisiti  delle
          norme legislative,  regolamentari  o  amministrative  dello
          Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il
          suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti
          in virtu'  di  tali  disposizioni.  La  disposizione  trova
          applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il  livello
          di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione
          e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
          precedente formazione, che non risponde ai requisiti  della
          nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti  in  forza
          delle disposizioni nazionali legislative,  regolamentari  o
          amministrative; in tale caso, detta  formazione  precedente
          e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
          corrispondente al livello della nuova formazione.".