Art. 19 
 
 
                   (Contratti di sponsorizzazione) 
 
  1.  L'affidamento  di  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
servizi o  forniture  per  importi  superiori  a  quarantamila  euro,
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di
assunzione  del  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti,  e'  soggetto
esclusivamente alla previa  pubblicazione  sul  sito  internet  della
stazione appaltante, per almeno trenta giorni,  di  apposito  avviso,
con il quale si rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per  specifici
interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta
di  sponsorizzazione,  indicando  sinteticamente  il  contenuto   del
contratto   proposto.   Trascorso   il   periodo   di   pubblicazione
dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato,  purche'
nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di   parita'   di
trattamento fra gli  operatori  che  abbiano  manifestato  interesse,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 
  2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare
i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma
la  necessita'  di  verificare  il  possesso  dei   requisiti   degli
esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in  materia
e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e  regionali  in
materia di contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  ad
eccezione di quelle sulla  qualificazione  dei  progettisti  e  degli
esecutori. La stazione appaltante impartisce  opportune  prescrizioni
in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o  forniture
e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.