Art. 19 
 
 
                  Obbligo di informazione a carico 
                     degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico e l'organismo nazionale di accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle  questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale di organismi notificati.