Art. 19 Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU 1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»; b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».
Note all'art. 19: - Il testo vigente degli articoli 8 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1953, n. 33, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 8 (Tassa per autoveicoli in temporanea importazione). - Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero. Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone. Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi. Il trattamento tributario di cui al presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni. Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia. Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.». «Art. 18 (Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione). - Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione e' accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo e' guidato da altra persona, pure se residente in Italia. L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.».