Art. 19
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati
in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un
adeguato scambio di informazioni»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b),
della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale
sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e'
esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di
trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza
della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non
appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni».
Note all'art. 19:
- Il testo vigente degli articoli 8 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 39/1953 (Testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1953, n. 33, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 8 (Tassa per autoveicoli in temporanea
importazione). - Le autovetture ed i motocicli ad uso
privato, importati temporaneamente dall'estero ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero,
decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al
successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per
altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi ufficio
esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun
mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese.
Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.
Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla
scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non
possono circolare in Italia senza il pagamento della
normale tassa di circolazione.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli
autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati
ed adibiti al trasporto di persone.
Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli
autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi
rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero,
possono circolare in Italia contro il pagamento di un
trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di
soggiorno o frazione di essi.
Il trattamento tributario di cui al presente articolo
e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di
trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il
possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. Tale
disposizione non trova applicazione per i veicoli
immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni. Il veicolo da turismo, come definito
dall'art. 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del
Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato
membro dell'Unione europea o nello Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale
sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio
italiano, e' esente dal pagamento della tassa
automobilistica per l'intero periodo del corso di studi
svolto in Italia.
Il veicolo da turismo, come definito dall'art. 2,
lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del
28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione
europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio
di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente
che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal
pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia.».
«Art. 18 (Esenzione trimestrale per autoveicoli in
temporanea importazione). - Le autovetture, i motocicli e
gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di
applicazione di campeggio e simili, importati
temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da
persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal
pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione e'
accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto
entro il terzo grado parimenti residente all'estero si
trova a bordo del veicolo e questo e' guidato da altra
persona, pure se residente in Italia. L'esenzione
trimestrale e' subordinata alla sussistenza della
reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non
appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un
adeguato scambio di informazioni.».