Art. 19 
 
 
                    Modifiche all'articolo 18-bis 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, le parole: «Le autorita' portuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le autorita' di sistema portuali»; 
  b) al comma 5, le parole: «le autorita' portuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le autorita' di sistema portuali». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta l'art. 18-bis della legge 28  gennaio  1994,
          n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 18-bis.  Autonomia  finanziaria  delle  autorita'
          portuali e finanziamento della realizzazione di  opere  nei
          porti. 
              1. Al fine di agevolare la  realizzazione  delle  opere
          previste nei rispettivi piani  regolatori  portuali  e  nei
          piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
          infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
          stradali  e  ferroviari  nei  porti  e   gli   investimenti
          necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
          riqualificazione  strutturale  degli  ambiti  portuali,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   un   fondo   per   il
          finanziamento degli interventi  di  adeguamento  dei  porti
          alimentato su base annua, in misura pari  all'1  per  cento
          dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sull'importazione
          delle merci introdotte  nel  territorio  nazionale  per  il
          tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni  di  euro
          annui. 
              2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  quantifica
          l'ammontare  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
          da iscrivere nel fondo. 
              3. Le autorita'  di  sistema  portuali  trasmettono  al
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   la
          documentazione   relativa    alla    realizzazione    delle
          infrastrutture  portuali   in   attuazione   del   presente
          articolo. 
              4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento
          della  quota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per suo tramite e ripartendo  il  restante  venti
          per cento tra i porti, con finalita'  perequative,  tenendo
          altresi'  conto  delle  previsioni  dei  rispettivi   piani
          operativi triennali e piani regolatori portuali. 
              5. Per la realizzazione delle opere e degli  interventi
          di cui  al  comma  1,  le  autorita'  di  sistema  portuali
          possono,  in  ogni  caso,   fare   ricorso   a   forme   di
          compartecipazione  del   capitale   privato,   secondo   la
          disciplina della tecnica di  finanza  di  progetto  di  cui
          all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   stipulando
          contratti di finanziamento a  medio  e  lungo  termine  con
          istituti di credito nazionali ed internazionali  abilitati,
          inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'art. 1 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".