Art. 19 
 
 
                       Gestione del personale 
 
  1. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  ai  rapporti  di
lavoro  dei  dipendenti  delle  societa'  a  controllo  pubblico   si
applicano le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
codice  civile,  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa,  ivi  incluse  quelle  in  materia  di   ammortizzatori
sociali, secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  e  dai
contratti collettivi. 
  2. Le  societa'  a  controllo  pubblico  stabiliscono,  con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di
trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. In caso di mancata adozione dei  suddetti  provvedimenti,  trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  3. I provvedimenti di cui al  comma  2  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale  della  societa'.  In  caso  di  mancata  o  incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e  47,  comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice  civile,  ai
fini retributivi, i contratti di  lavoro  stipulati  in  assenza  dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.  Resta
ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti  e
delle procedure di reclutamento del personale. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  socie   fissano,   con   propri
provvedimenti,  obiettivi  specifici,  annuali  e  pluriennali,   sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese  quelle  per  il
personale,  delle   societa'   controllate,   anche   attraverso   il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto  stabilito  all'articolo  25,  ovvero  delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
limitazioni alle assunzioni di personale. 
  6. Le  societa'  a  controllo  pubblico  garantiscono  il  concreto
perseguimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  5  tramite  propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso  del  contenimento
degli oneri  contrattuali,  in  sede  di  contrattazione  di  secondo
livello. 
  7. I provvedimenti e i contratti  di  cui  ai  commi  5  e  6  sono
pubblicati sul sito istituzionale della societa'  e  delle  pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta  pubblicazione
si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  8. Le  pubbliche  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di  funzioni  o
servizi esternalizzati, affidati  alle  societa'  stesse,  procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al  riassorbimento  delle
unita'  di  personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato   da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante  l'utilizzo
delle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia  di
finanza  pubblica  e  contenimento  delle  spese  di  personale.   Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle  dotazioni   organiche   dell'amministrazione   interessata   e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad  applicarsi  alle  sole
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. Per gli enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  alle  relative
          assunzioni e' concessa, in sede di approvazione  del  piano
          triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
          dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli
          enti di ricerca di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  l'autorizzazione  di
          cui al presente comma e' concessa in sede  di  approvazione
          dei Piani triennali di attivita' e del piano di  fabbisogno
          del personale e della  consistenza  dell'organico,  di  cui
          all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, 46  e  47  del
          citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 
              «Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei  dati  relativi
          agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
          in  controllo  pubblico,  nonche'  alle  partecipazioni  in
          societa' di diritto privato). - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica
          e aggiorna annualmente: 
              a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,
          istituiti,  vigilati  o   finanziati   dall'amministrazione
          medesima nonche' di quelli per  i  quali  l'amministrazione
          abbia il potere di nomina degli  amministratori  dell'ente,
          con  l'elencazione  delle  funzioni  attribuite   e   delle
          attivita' svolte in  favore  dell'amministrazione  o  delle
          attivita' di servizio pubblico affidate; 
              b) l'elenco delle societa' di cui detiene  direttamente
          quote  di  partecipazione  anche  minoritaria   indicandone
          l'entita', con l'indicazione delle  funzioni  attribuite  e
          delle attivita' svolte  in  favore  dell'amministrazione  o
          delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
              c) l'elenco degli enti  di  diritto  privato,  comunque
          denominati,   in   controllo   dell'amministrazione,    con
          l'indicazione delle funzioni attribuite e  delle  attivita'
          svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita'  di
          servizio  pubblico  affidate.  Ai   fini   delle   presenti
          disposizioni sono enti  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
          da parte di  amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli  enti
          costituiti o  vigilati  da  pubbliche  amministrazioni  nei
          quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di  una
          partecipazione azionaria, poteri di nomina  dei  vertici  o
          dei componenti degli organi; 
              d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano
          i rapporti tra l'amministrazione  e  gli  enti  di  cui  al
          precedente comma; 
              d-bis) i provvedimenti in materia  di  costituzione  di
          societa'   a   partecipazione   pubblica,    acquisto    di
          partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione  delle
          partecipazioni  pubbliche,  alienazione  di  partecipazioni
          sociali, quotazione di societa'  a  controllo  pubblico  in
          mercati regolamentati e razionalizzazione  periodica  delle
          partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo
          adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7  agosto  2015,
          n. 124. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis,  per
          ciascuno degli enti di cui alle lettere  da  a)  a  c)  del
          comma 1  sono  pubblicati  i  dati  relativi  alla  ragione
          sociale,  alla  misura   della   eventuale   partecipazione
          dell'amministrazione, alla durata  dell'impegno,  all'onere
          complessivo a qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul
          bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
          dell'amministrazione   negli   organi   di   governo,    al
          trattamento  economico  complessivo  a  ciascuno  di   essi
          spettante,  ai  risultati  di  bilancio  degli  ultimi  tre
          esercizi  finanziari.  Sono  altresi'  pubblicati  i   dati
          relativi agli incarichi di amministratore  dell'ente  e  il
          relativo trattamento economico complessivo. 
              3.  Nel  sito  dell'amministrazione  e'   inserito   il
          collegamento con i siti istituzionali dei soggetti  di  cui
          al comma 1. 
              4. Nel caso di mancata o incompleta  pubblicazione  dei
          dati relativi agli enti di  cui  al  comma  1,  e'  vietata
          l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia  titolo
          da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
          pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad  erogare  a
          fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni  svolte
          in loro favore da  parte  di  uno  degli  enti  e  societa'
          indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
          c). 
              5. Le amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di
          controllo  promuovono  l'applicazione   dei   principi   di
          trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e  2,  da  parte
          delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
          societa'   indirettamente   controllate   dalle    medesime
          amministrazioni. 
              6. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   societa',
          partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,   con   azioni
          quotate in mercati regolamentati italiani o di altri  paesi
          dell'Unione europea, e loro controllate.» 
              «Art. 46 (Responsabilita'  derivante  dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi
          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il
          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso
          civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis,
          costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
          dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per  danno
          all'immagine dell'amministrazione e sono comunque  valutati
          ai  fini  della  corresponsione   della   retribuzione   di
          risultato  e  del  trattamento  accessorio  collegato  alla
          performance individuale dei responsabili. 
              2.  Il  responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.» 
              «Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi  di
          trasparenza  per  casi  specifici).  -  1.  La  mancata   o
          incompleta comunicazione delle informazioni e dei  dati  di
          cui all'art. 14,  concernenti  la  situazione  patrimoniale
          complessiva   del   titolare   dell'incarico   al   momento
          dell'assunzione in carica, la titolarita'  di  imprese,  le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il secondo grado, nonche' tutti  i  compensi  cui  da
          diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile della  mancata  comunicazione  e  il  relativo
          provvedimento   e'    pubblicato    sul    sito    internet
          dell'amministrazione o organismo interessato. 
              1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nei  confronti  del   dirigente   che   non   effettua   la
          comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter,  relativa
          agli  emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico   della
          finanza pubblica, nonche' nei  confronti  del  responsabile
          della mancata pubblicazione dei dati  di  cui  al  medesimo
          articolo. La stessa sanzione si applica nei  confronti  del
          responsabile della mancata pubblicazione dei  dati  di  cui
          all'art. 4-bis, comma 2. 
              2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
          all'art.  22,  comma  2,  da'   luogo   ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento. 
              3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  1  sono  irrogate
          dall'Autorita'   nazionale   anticorruzione.    L'Autorita'
          nazionale    anticorruzione    disciplina    con    proprio
          regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
          delle sanzioni.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 2126 del  citato  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 262,  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile»: 
              «2126. Prestazione di fatto con violazione di legge 
              La nullita' o l'annullamento del  contratto  di  lavoro
          non produce effetto per il periodo in cui  il  rapporto  ha
          avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332],
          salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o
          della causa [c.c. 1343]. 
              Se il lavoro e' stato prestato con violazione di  norme
          poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in  ogni
          caso diritto alla retribuzione [c.c. 2098].» 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei
          contratti collettivi in contrasto con  le  disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' art. 3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
              1.  La  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2014)»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,  n.
          302, S.O.