Art. 19
Gestione del personale
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si
applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori
sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai
contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito
istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai
fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta
ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e
delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle societa' controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo
livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono
pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione
si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o
servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle
unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo
delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 46 e 47 del
citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
«Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in
societa' di diritto privato). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica
e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione
medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione
abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano
i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di
societa' a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, per
ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a
fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte
in loro favore da parte di uno degli enti e societa'
indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte
delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
societa' indirettamente controllate dalle medesime
amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.»
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati
ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.»
«Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza per casi specifici). - 1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, relativa
agli emolumenti complessivi percepiti a carico della
finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui
all'art. 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita'
nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 2126 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2126. Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro
non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332],
salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o
della causa [c.c. 1343].
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione [c.c. 2098].»
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, S.O.