Art. 19 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite  dal  sisma
                         del 24 agosto 2016 
 
  1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  che  hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto  2016,
l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  concesso,  a
titolo gratuito e  con  priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un
importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.  Per
gli  interventi  di  garanzia  diretta  la  percentuale  massima   di
copertura  e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia  la
percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo
garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione  che
le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale  massima
di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano nel rispetto della normativa europea  e  nazionale
in materia di aiuti di Stato.