(Allegato I-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
                               Collegi 
 
  1. L'assegnazione dei  giudici  e  l'attribuzione  delle  cause  ai
collegi  nell'ambito  di  una   divisione   sono   disciplinate   dal
regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio  e'  designato
giudice presidente conformemente al regolamento di procedura. 
 
  2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento  di
procedura,  talune  funzioni  ad  uno  o  piu'  dei  giudici  che  lo
compongono. 
 
  3. Un giudice permanente per ogni divisione puo'  essere  designato
al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento
di procedura. 
 
  4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico,  conformemente
all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un  giudice  permanente,
conformemente al paragrafo 3  del  presente  articolo,  tale  giudice
esercita tutte le funzioni di un collegio. 
 
  5.  Un  giudice  del  collegio  agisce  in  qualita'  di  relatore,
conformemente al regolamento di procedura.