Articolo 19 Collegi 1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio e' designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura. 2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono. 3. Un giudice permanente per ogni divisione puo' essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura. 4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio. 5. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.