Art. 19 
 
 
Credito  d'imposta  per  l'attrazione  in  Italia   di   investimenti
                    cinematografici e audiovisivi 
 
  1.  Alle  imprese   italiane   di   produzione   esecutiva   e   di
post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione  a
opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul
territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione
di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento  e  non
superiore al 30  per  cento  della  spesa  sostenuta  nel  territorio
nazionale.