Articolo 19 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro 6 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i  propri  regolamenti
alle disposizioni in esso contenute. 
  2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  1,  il
Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca  un  termine
di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente
tale termine,  il  Ministro  vigilante  costituisce,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione  composta  da
tre  membri,  compreso  il  presidente,  in  possesso   di   adeguata
professionalita', con il compito di attuare le  necessarie  modifiche
statutarie. 
  3. Gli organi di governo e di controllo  degli  Enti  rimangono  in
carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. 
  4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17  si  applicano
all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro  gli  Infortuni  su
Lavoro e le malattie professionali - INAIL limitatamente al personale
e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi
1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' all'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro -  ANPAL,  limitatamente
al  personale  ed  alle  funzioni  di  ricerca  trasferite  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14  settembre  2015
n. 150. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
promuove   e   sostiene   l'incremento   qualitativo   dell'attivita'
scientifica degli Enti vigilati, nonche'  il  finanziamento  premiale
dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti,
anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale
si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   risorse   di   cui
all''articolo 7 del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.
L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al  presente  comma  e'
definita con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca che ne fissa altresi' criteri , modalita' e termini.