Art. 19 Elaborazione dei vini frizzanti 1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, e' effettuata con le seguenti modalita': a) la costituzione della partita e' disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti a DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione; b) la presa di spuma del vino frizzante puo' avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente, da soli o in miscela tra loro: 1) mosto d'uva; 2) mosto d'uva parzialmente fermentato; 3) vino nuovo ancora in fermentazione; 4) mosto concentrato; 5) mosto concentrato rettificato; c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non e' considerata ne' come dolcificazione, ne' come arricchimento; d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme piu' restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP. La dolcificazione puo' essere effettuata anche in fase di costituzione della partita; e) ai fini dell'attivita' di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, e' effettuata al termine dell'elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, e' dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita; f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» puo' essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti a DOP e IGP per i quali tale pratica e' espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione. 2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b) del comma 1 non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di piu' di 0,9 per cento in volume.