Art. 19 
 
                       Relazioni sulle misure 
 
  1. Entro il  31  dicembre  di  ogni  anno  i  Servizi  fitosanitari
regionali trasmettono  al  Servizio  fitosanitario  centrale  per  la
successiva trasmissione alla Commissione UE: 
    a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli  4,
7, 9, 10, 11 e 15 e sui risultati di tali misure; 
    b) un piano circa le misure, tra  cui  il  periodo  previsto  per
ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e
15 nell'anno successivo. Quando siano giustificate dallo sviluppo del
relativo rischio  fitosanitario,  i  Servizi  fitosanitari  regionali
adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano  e
comunicando immediatamente al Servizio  fitosanitario  centrale  tale
aggiornamento.