(( Art. 19-bis 
 
                           Unita' cinofile 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo  del  50
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale
da  destinare  alle  unita'  cinofile  mediante  avvio  di  procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo  che  risulti  iscritto  da
almeno tre anni negli appositi elenchi  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno
di  centoventi  giorni  di  servizio.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno,  fermi  restando  il  conseguimento  della   prescritta
certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  nonche'  il  possesso   dei
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri  di
verifica dell'idoneita', nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale
corso di formazione. Le assunzioni di  cui  al  presente  comma  sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              "Art. 6. Disposizioni generali. 
              1. Il personale del Corpo  nazionale  si  distingue  in
          permanente  e  volontario.  Il   rapporto   d'impiego   del
          personale permanente e' disciplinato in regime  di  diritto
          pubblico, secondo  le  disposizioni  previste  nei  decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30
          settembre 2004, n. 252.  Il  personale  volontario  non  e'
          legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione  ed  e'
          iscritto in appositi elenchi  istituiti  presso  i  comandi
          provinciali dei vigili del fuoco, secondo  quanto  previsto
          nel regolamento di cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'
          chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto  nella
          sezione II del presente capo. 
              2. Nell'esercizio  delle  attivita'  istituzionali,  il
          personale di cui al comma  1  svolge  funzioni  di  polizia
          giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo  di  vigile
          del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di  polizia
          giudiziaria; al personale  appartenente  agli  altri  ruoli
          dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite  le
          funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto
          previsto   nelle   disposizioni   contenute   nei   decreti
          legislativi di cui al comma 1. Al medesimo  personale  sono
          riconosciuti, nei viaggi di servizio, i  benefici  concessi
          ai funzionari e agli agenti di  polizia  giudiziaria  e  di
          pubblica sicurezza per l'utilizzo  dei  mezzi  pubblici  di
          trasporto urbano e metropolitano.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 35. Reclutamento del personale 
              1. - 3-ter. (Omissis). 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. 
              (Omissis).".