Art. 19 Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la parola « remuneri » e' sostituita dalla seguente: « remunerino »; b) all'articolo 180: 1) al primo comma, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »; 2) al terzo comma, le parole: « dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e' sostituita dalla seguente: « essa ». 2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce con proprio provvedimento »; b) all'articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione collettiva ed » sono soppresse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 15-bis, comma 2-ter, e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge: "Art. 15-bis 1. - 2-bis Omissis. 2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale." "Art. 180 L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e' conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.". Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2017, n. 72. - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 3, e 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 35 del 2017, come modificato dalla presente legge: "Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore 1. - 2. Omissis. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Omissis." "Art. 20. Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza 1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. 2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di entita' di gestione indipendenti stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza di cui alla presente Sezione.".