(( Art. 19-quaterdecies 
 
Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31  dicembre  2012,  n.
  247, in materia di equo compenso per le  prestazioni  professionali
  degli avvocati 
 
  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis. (Equo  compenso  e  clausole  vessatorie).  -  1.  Il
compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in
forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2,
commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e'
disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente
predisposte dalle predette imprese. 
  2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo  il  compenso
determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 6. 
  3. Le convenzioni di cui al comma 1  si  presumono  unilateralmente
predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova
contraria. 
  4. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  vessatorie  le
clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che
determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso
pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico
dell'avvocato. 
  5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano  state
oggetto di specifica  trattativa  e  approvazione,  le  clausole  che
consistono: 
  a)  nella  riserva  al  cliente  della   facolta'   di   modificare
unilateralmente le condizioni del contratto; 
  b) nell'attribuzione al cliente  della  facolta'  di  rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto; 
  c)  nell'attribuzione  al  cliente  della  facolta'  di  pretendere
prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo
gratuito; 
  d) nell'anticipazione  delle  spese  della  controversia  a  carico
dell'avvocato; 
  e) nella previsione  di  clausole  che  impongono  all'avvocato  la
rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione; 
  f) nella previsione di termini di pagamento  superiori  a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
  g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese  di
lite in favore del cliente, all'avvocato  sia  riconosciuto  solo  il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o
recuperate dalla parte; 
  h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi   di   nuova   convenzione
sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,
anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o
fatturati; 
  i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e  la
consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di
sottoscrizione del contratto. 
  6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c),  si  considerano
vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e
approvazione. 
  7.  Non  costituiscono  prova   della   specifica   trattativa   ed
approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali
le medesime sono state svolte. 
  8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5  e  6
sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 
  9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu'
clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a  pena  di
decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime. 
  10. Il  giudice,  accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6. 
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ». 
  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13-bis  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese  dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio  2017,  n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini  di
cui al comma 10  del  predetto  articolo  13-bis  sono  definiti  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  3. La pubblica  amministrazione,  in  attuazione  dei  principi  di
trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita',
garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi
conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 22 maggio 2017, n.  81  (Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del lavoro subordinato): 
              "Art. 1. Ambito di applicazione 
              1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  ai
          rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del  libro
          quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di  lavoro
          autonomo che hanno  una  disciplina  particolare  ai  sensi
          dell'articolo 2222 del codice civile. 
              2.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente capo gli  imprenditori,  ivi  compresi  i  piccoli
          imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile." 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              "Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate 
              1.  Sono  abrogate   le   tariffe   delle   professioni
          regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista  deve  rendere  noto  obbligatoriamente,  in
          forma  scritta  o  digitale,  al  cliente   il   grado   di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa  nota  al  cliente  obbligatoriamente,  in
          forma scritta o digitale, con  un  preventivo  di  massima,
          deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera   e   va
          pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
          di costo, comprensive di  spese,  oneri  e  contributi.  Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'alinea,  nel  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
              b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto  periodo
          sono soppressi; 
              c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."