(( Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e
i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera
dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche. ))
Riferimenti normativi
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del
minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17
maggio 1983, n. 133, S.O.