(( Art. 19-bis 
 
            Disposizioni in materia di uscita dei minori 
                  di 14 anni dai locali scolastici 
 
  1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori  e
i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi,  del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un
processo   volto   alla   loro   autoresponsabilizzazione,    possono
autorizzare le istituzioni del  sistema  nazionale  di  istruzione  a
consentire l'uscita  autonoma  dei  minori  di  14  anni  dai  locali
scolastici al termine  dell'orario  delle  lezioni.  L'autorizzazione
esonera  il  personale  scolastico  dalla  responsabilita'   connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
  2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del  servizio  di
trasporto  scolastico,   rilasciata   dai   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti  locali  gestori  del  servizio,  esonera
dalla  responsabilita'  connessa  all'adempimento   dell'obbligo   di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante  "Diritto  del
          minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  17
          maggio 1983, n. 133, S.O.