(( Art. 19-ter 
 
     Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano
agli enti  di  previdenza  di  diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui
organi di governo sono eletti in via diretta  o  indiretta  da  parte
degli iscritti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  5  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art.   5.   Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni 
              1. - 8. Omissis. 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001  (115),  nonche'  alle  pubbliche  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
              Omissis.". 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.