(( Art. 19-quinquies 
 
           Adeguamento della disciplina sulla circolazione 
                 e vendita di sigarette elettroniche 
 
  1. All'articolo  62-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole da: « In attesa » fino  a:  «  altresi'  »
sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti  contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva »; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita' prevalente  nella
vendita dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e  1-bis  gia'
attivi  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, sono stabilite con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro  il  31
marzo 2018,  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'autorizzazione  e
l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e
1-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita' agli esercizi indicati nel primo  periodo
del presente comma ». 
  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016,  n.  6,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 11, la parola: « transfrontaliera » e' soppressa; 
  b) al comma 12, le parole da: « , in difetto » fino alla  fine  del
comma sono soppresse. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62-quater  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  62-quater.  Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo 
              1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   i   prodotti
          contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
          consumo  dei  tabacchi  lavorati  nonche'   i   dispositivi
          meccanici ed elettronici, comprese le  parti  di  ricambio,
          che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad  imposta
          di consumo nella misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo
          di vendita al pubblico. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 39-quinquies e alla  equivalenza  di  consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione
          da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
          le procedure per la variazione dei  prezzi  di  vendita  al
          pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5. La vendita dei prodotti contenenti nicotina  di  cui
          ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via  esclusiva  per  il
          tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della  legge
          22 dicembre  1957,  n.  1293,  ferme  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  21  febbraio  2013,  n.  38,  adottato   in
          attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  quanto  alla  disciplina  in
          materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
          ivi disciplinati. 
              5-bis.  Per  gli  esercizi  di  vicinato  ad  attivita'
          prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina  di  cui
          ai commi 1 e 1-bis gia' attivi prima della data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  con
          decreto  direttoriale  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli, area Monopoli, da  adottare  entro  il  31  marzo
          2018, le modalita' e i  requisiti  per  l'autorizzazione  e
          l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione  del  decreto  e'
          consentita la  prosecuzione  dell'attivita'  agli  esercizi
          indicati nel primo periodo del presente comma. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis e' soggetta alla  vigilanza  dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione.". 
              - Si riporta il testo dei commi 11 e  12  dell'articolo
          21  del  decreto  legislativo  12  gennaio   2016,   n.   6
          (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul  ravvicinamento
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
          amministrative   degli   Stati   membri    relative    alla
          lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti
          del tabacco e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
          direttiva  2001/37/CE),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              "Art. 21. Sigarette elettroniche 
              1. - 10. Omissis. 
              11. E' vietata  la  vendita  a  distanza  di  sigarette
          elettroniche e di contenitori di  liquido  di  ricarica  ai
          consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. 
              12. L'Agenzia delle Dogane  e  dei  Monopoli,  fermi  i
          poteri dell'autorita' e della polizia  giudiziaria  ove  il
          fatto  costituisca  reato,   comunica   ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione  o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione, i siti web ai quali  inibire  l'accesso,
          attraverso  le  predette  reti,   offerenti   prodotti   da
          inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
          contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma
          1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
              Omissis.". 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo  10
          del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle
          note all'art. 1.