(( Art. 19-septies 
 
               Disposizioni per garantire l'autonomia 
                    del Garante del contribuente 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018: 
  a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, sono abrogati; 
  b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato  in  euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante ». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  474.000  euro  a
decorrere dal 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo  17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13  della  citata
          legge n. 212  del  2000,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 13. (Garante del contribuente) 
              1. Presso ogni  direzione  regionale  delle  entrate  e
          direzione  delle  entrate  delle   province   autonome   e'
          istituito il Garante del contribuente. 
              2. Il  Garante  del  contribuente,  operante  in  piena
          autonomia, e' organo  monocratico  scelto  e  nominato  dal
          presidente della commissione  tributaria  regionale  o  sua
          sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa  la
          direzione regionale dell'Agenzia  delle  entrate,  tra  gli
          appartenenti alle seguenti categorie: 
              a)  magistrati,  professori  universitari  di   materie
          giuridiche ed  economiche,  notai,  sia  a  riposo  sia  in
          attivita' di servizio; 
              [b)  dirigenti   dell'amministrazione   finanziaria   e
          ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza,  a
          riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
          ciascuna     direzione     regionale     delle     entrate,
          rispettivamente, per i primi, dal  direttore  generale  del
          Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
          generale della Guardia di finanza;] 
              c)  avvocati,  dottori  commercialisti   e   ragionieri
          collegiati, pensionati, scelti in una  terna  formata,  per
          ciascuna direzione regionale delle entrate, dai  rispettivi
          ordini di appartenenza. 
              3. L'incarico ha durata quadriennale ed e'  rinnovabile
          tenendo   presenti   professionalita',   produttivita'   ed
          attivita' gia' svolta. 
              4. Per  ogni  Garante  il  compenso  mensile  lordo  e'
          fissato in euro 2.788,87. Al Garante del  contribuente  che
          risiede in un comune diverso  da  quello  in  cui  ha  sede
          l'organo compete  il  rimborso  delle  spese  di  trasferta
          previsto dalle norme vigenti  per  la  partecipazione  alle
          relative  sedute.  Analogo  trattamento  compete  per   gli
          accessi in uffici finanziari situati in comuni  diversi  da
          quelli in cui ha la residenza il Garante. 
              5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
          al Garante del contribuente dagli  uffici  delle  direzioni
          regionali delle  entrate  presso  le  quali  lo  stesso  e'
          istituito. 
              6. Il Garante del contribuente,  anche  sulla  base  di
          segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente  o  da
          qualsiasi   altro   soggetto   interessato   che    lamenti
          disfunzioni,    irregolarita',     scorrettezze,     prassi
          amministrative anomale o irragionevoli  o  qualunque  altro
          comportamento suscettibile  di  incrinare  il  rapporto  di
          fiducia  tra  cittadini  e   amministrazione   finanziaria,
          rivolge richieste di documenti o  chiarimenti  agli  uffici
          competenti, i  quali  rispondono  entro  trenta  giorni,  e
          attiva le procedure di autotutela  nei  confronti  di  atti
          amministrativi di accertamento o di riscossione  notificati
          al  contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
          l'esito dell'attivita' svolta alla  direzione  regionale  o
          compartimentale o al  comando  di  zona  della  Guardia  di
          finanza  competente  nonche'  agli  organi  di   controllo,
          informandone l'autore della segnalazione. 
              7. Il Garante del contribuente rivolge  raccomandazioni
          ai  dirigenti  degli  uffici  ai  fini  della  tutela   del
          contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. 
              8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
          agli uffici finanziari e di  controllare  la  funzionalita'
          dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
          nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico. 
              9. Il Garante del contribuente richiama gli  uffici  al
          rispetto di quanto previsto dagli articoli  5  e  12  della
          presente legge. 
              10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici  al
          rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta. 
              11. Il Garante del contribuente  individua  i  casi  di
          particolare rilevanza in  cui  le  disposizioni  in  vigore
          ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano  un
          pregiudizio dei contribuenti  o  conseguenze  negative  nei
          loro  rapporti  con  l'amministrazione,   segnalandoli   al
          direttore regionale o compartimentale o  al  comandante  di
          zona della Guardia  di  finanza  competente  e  all'ufficio
          centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
          eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
          Ministro  delle  finanze  i  casi  in  cui  possono  essere
          esercitati i  poteri  di  rimessione  in  termini  previsti
          dall'articolo 9. 
              12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente  presenta
          una  relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle
          finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
          compartimentali delle dogane e del  territorio  nonche'  al
          comandante di zona della Guardia di  finanza,  individuando
          gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e  prospettando  le
          relative soluzioni. 
              13. Il Ministro  delle  finanze  riferisce  annualmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al
          funzionamento del Garante del  contribuente,  all'efficacia
          dell'azione da esso svolta ed alla natura  delle  questioni
          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
          segnalazioni del Garante stesso. 
              13-bis. Con relazione annuale, il Garante  fornisce  al
          Governo ed al Parlamento dati e  notizie  sullo  stato  dei
          rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della  politica
          fiscale.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  12  a
          12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              1. - 11. Omissis. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              Omissis.".