(( Art. 19-octies Disposizioni in materia di riscossione 1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « da parte dell'agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ». 2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta ». 3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non economici » sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione ». 4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficolta' per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi. 5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi. 6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ». ))
Riferimenti normativi - Il testo modificato del comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente legge: "Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Omissis.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come modificato dalla presente legge: "14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni. 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente), come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali. 1.-2. Omissis. 3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. 4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «e' ammesso» fino alla fine del comma. 4-bis. Omissis. 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. 4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.".