Art. 19 
 
                     Proventi non distribuibili 
 
  1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere
distribuiti, dopo tre anni  a  decorrere  dalla  fine  dell'esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati riscossi  i  proventi  dei
diritti,  tali  importi  sono  considerati   non   distribuibili,   a
condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano  adottato
tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare  e
localizzare i titolari dei diritti. 
  2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei  delegati,
in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 4,  lettera  b),  in  merito  all'utilizzo  degli  importi  non
distribuibili, fatto salvo il diritto dei  titolari  dei  diritti  di
reclamare tali importi presso gli  organismi  suddetti,  nei  termini
prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo  per
la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2. 
  3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e
indipendente al fine di finanziare attivita'  sociali,  culturali  ed
educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.