Art. 19 Attestato di svolgimento del servizio civile universale 1. Agli operatori volontari e' rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attivita'.