Art. 19 
 
 
               Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la  rappresentanza  e  la
difesa del CIP nei giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le  autorita'
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni  amministrative  e
speciali, ai sensi dell'articolo 43  regio  decreto  del  30  ottobre
1933, n. 1611. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 43, regio  decreto  del
          30 ottobre 1933, n.  1661  (Approvazione  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
              «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti».