Art. 19 
 
                              Selezione 
 
  1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente  capo
e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  che,
dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre  anni
di effettivo servizio  nei  ruoli  corrispondenti  alle  funzioni  da
svolgere all'estero. 
  2.  Il  personale  e'  selezionato  dal  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca  sulla  base  di  un  bando  emanato
sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Il bando disciplina: 
    a) le procedure,  i  requisiti  e  i  criteri  oggettivi  per  la
selezione del personale in possesso del profilo professionale di  cui
all'articolo 14, in  modo  da  garantire  la  massima  pubblicita'  e
trasparenza in ogni fase della selezione; 
    b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e  i  relativi
livelli di certificazione; 
    c) i titoli culturali, professionali e  di  servizio  valutabili,
pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali
titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o  da  altri
istituti  di  formazione  superiore  equiparati,  sia  italiani   sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono  stati  conseguiti  in  un
corso che contempli almeno 60 crediti formativi  universitari  ovvero
almeno un anno accademico svolto, in particolare,  nell'ambito  delle
discipline dell'interculturalita' e  dell'insegnamento  dell'italiano
come lingua seconda o lingua straniera; 
    d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche telematiche e
comunque al di fuori  dell'orario  delle  lezioni,  di  un  colloquio
obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico. 
  3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui
al comma 2 non spettano compensi, gettoni o  indennita'  di  presenza
ne' rimborsi spese comunque denominati. 
  4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate  ogni  sei
anni  e  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Per  posti  le  cui
graduatorie sono esaurite  o  mancanti,  le  procedure  di  selezione
possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il  personale
docente inserito in graduatoria permane nell'ambito  territoriale  di
riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n.  107  del
2015. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  66,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
          del personale docente sono regionali, articolati in  ambiti
          territoriali, suddivisi in sezioni separate  per  gradi  di
          istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.  Entro
          il 30 giugno  2016  gli  uffici  scolastici  regionali,  su
          indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, sentiti le  regioni  e  gli  enti  locali,
          definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
          alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando: 
              a) la popolazione scolastica; 
              b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
              c) le caratteristiche  del  territorio,  tenendo  anche
          conto delle specificita'  delle  aree  interne,  montane  e
          delle  piccole  isole,  della  presenza  di  scuole   nelle
          carceri,  nonche'  di  ulteriori  situazioni  o  esperienze
          territoriali gia' in atto».