Art. 19 
 
                               Compiti 
 
  1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo n.  66  del  2010,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «ferma  restando  la  possibilita'  di
sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea  assenza
o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' attribuito il
comando di piccole unita'»; 
    b) al comma 3, le parole: «il comando  di  piccole  unita'»  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, ai  brigadieri  capo  qualifica  speciale  possono  essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  849  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). -
          1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre
          ai   compiti   di   carattere   militare   previsti   dalle
          disposizioni  in   vigore,   svolge   mansioni   esecutive,
          richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il
          margine di iniziativa e di discrezionalita'  inerente  alle
          qualifiche di agente di pubblica sicurezza e  di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. 
              2. Al suddetto personale  possono  essere  affidati  il
          comando di uno o piu' militari cui  impartisce  ordini  dei
          quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti  di
          carattere         operativo,         addestrativo         e
          logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando  di
          piccole unita'. 
              3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato,
          possono   essere   attribuiti   incarichi    specialistici,
          richiedenti particolari conoscenze  e  attitudini,  nonche'
          incarichi operativi di piu' elevato impegno. 
              3-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale  raggiunto,  ai  brigadieri  capo   qualifica
          speciale possono essere affidati,  anche  permanendo  nello
          stesso incarico, compiti di  maggiore  responsabilita'  fra
          quelli di cui al comma precedente.".