Art. 19 Compiti 1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' attribuito il comando di piccole unita'»; b) al comma 3, le parole: «il comando di piccole unita'» sono soppresse; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 849 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando di piccole unita'. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno. 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.".