Art. 19 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo. 2. (abrogato). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.».