Art. 19 
 
 
Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione  ambientale
                     territorialmente competente 
 
  1.  L'ISPRA,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
regolamento, predispone  un  tariffario  nazionale  da  applicare  al
proponente per la copertura  dei  costi  sopportati  dall'Agenzia  di
protezione     ambientale     territorialmente     competente     per
l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  agli
articoli 9, 10, 11,  12,  16,  20  e  21  del  presente  regolamento,
individuando il costo minimo e un costo proporzionale  ai  volumi  di
terre  e  rocce  da  scavo.  Nei  successivi  tre  mesi  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adotta,  con
proprio decreto, il tariffario nazionale.  Nelle  more  dell'adozione
del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai  tariffari  delle
Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.