Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione 1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire. 2. Il direttore dei lavori e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP.