Art. 19 
 
          Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione 
 
  1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle  procedure  per
l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei  lavori,  che
puo'   essere   coadiuvato,   in    relazione    alla    complessita'
dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni  di  direttori
operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei
lavori da eseguire. 
  2. Il direttore  dei  lavori  e'  preposto  al  controllo  tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica
che i lavori siano eseguiti a regola  d'arte  ed  in  conformita'  al
progetto,  al  contratto  ed  agli  standard  normativi   e   tecnici
applicabili. 
  3. Se nella  sede  estera  o  in  altre  amministrazioni  pubbliche
presenti nel Paese non sono in servizio  dipendenti  in  possesso  di
idonea professionalita', il direttore dei  lavori  e  gli  assistenti
sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti
esterni  anche  locali  in  possesso  delle   specifiche   competenze
richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura  dei  rischi
professionali. 
  4.  Per  l'esecuzione  di  servizi   e   forniture   la   direzione
dell'esecuzione spetta al RUP.