Art. 19 Fruizione delle agevolazioni 1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a): a) a fronte di un evento di escussione, ciascun soggetto richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni dalla data di intimazione di pagamento indirizzata al soggetto beneficiario e per conoscenza al gestore del Fondo, la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione del soggetto richiedente sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al soggetto beneficiario a seguito dell'evento di escussione. La perdita e' liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da parte della Cabina di regia, entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa di tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia, mediante accredito, a valere sulle disponibilita' del Fondo, su apposito conto corrente indicato dal soggetto richiedente; b) il soggetto richiedente si impegna altresi' a richiedere al soggetto beneficiario idonea documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per Stato Avanzamento Lavori - SAL e a trasmetterla tempestivamente ad INVITALIA. In caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, qualora il soggetto richiedente dimostri di avere richiesto tale documentazione al soggetto beneficiario tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto l'obbligo di trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la garanzia del Fondo rimane efficace, ma INVITALIA puo' avviare nei confronti del soggetto beneficiario il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; c) a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, e' surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. INVITALIA procede alle azioni di recupero del credito per conto del Fondo. 2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): a) l'erogazione del finanziamento agevolato avviene sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra INVITALIA e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario e' soggetto; b) l'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL), di importo non inferiore al 25% dell'investimento, fatta salva l'erogazione a saldo, a fronte di titoli di spesa quietanzati; c) il soggetto beneficiario puo' richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le seguenti modalita': i. per i soggetti di cui all'art. 6, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa; ii. per i soggetti di cui all'art. 11, previo rilascio da parte del soggetto stesso di mandato irrevocabile/delegazione di pagamento, per un importo pari all'anticipazione concessa; d) l'erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti relative al SAL a saldo, e' effettuata a seguito del collaudo dell'intervento ed e' subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli interventi.