(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                   Riduzione dell'orario di lavoro 
 
    1. Al personale adibito a  regimi  d'orario  articolati  su  piu'
turni o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti  significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento  dei
servizi  all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',   e'
applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del  contratto
integrativo, una riduzione d'orario sino  a  raggiungere  le  35  ore
settimanali. 
    2. La riduzione potra' realizzarsi a condizione che,  in  armonia
con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche  degli
assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.