(( Art. 19-bis
Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 109 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi
alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o
di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalita'
delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.».