Art. 19 Disposizioni in materia di accisa 1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In caso di produzione combinata » fino a « quinquennio di riferimento » e' sostituito dal seguente: « In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh b) gas naturale 0,220 mc per kWh c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh d) gasolio 0,186 kg per kWh e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ». 2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato; b) nel comma 2, le parole « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ». 3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il 30 novembre 2018 » sono soppresse.
Riferimenti normativi Si riporta la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: "Tabella A Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza di norme prescritte Impieghi Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione 4. Impiego nei trasporti ferroviari 30 per cento di passeggeri e merci aliquota normale euro 403,22 per 4-bis. Gasolio commerciale usato mille litri come carburante 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 22 per cento - gasolio aliquota normale - oli vegetali non modificati chimicamente esenzione 49 per cento - benzina aliquota normale L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti 30 per cento dall'Amministrazione finanziaria aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di 30 per cento merci per operazioni di trasbordo aliquota normale 10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la euro 11,73 per 1000 coltivazione di idrocarburi mc 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: - oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione - gas naturale e gas di petrolio liquefatti esenzione L. 23.800 per 1.000 - gasolio 1 - olio combustibile e prodotti L. 28.400 per 1.000 energetici greggi, naturali kg - carbone, lignite e coke (codici NC euro 2,60 per 1000 2701, 2702 e 2704) kg. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono le seguenti: - gasolio L. 840 per 1.000 l L. 1.000 per 1.000 - olio combustibile kg - prodotti energetici greggi, L. 2.500 per 1.000 naturali kg L'agevolazione e' accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica a vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati 0,194 kg chimicamente per kWh 0,220 mc b) gas naturale per kWh 0,173 kg c) gas di petrolio liquefatti per kWh 0,186 kg d) gasolio per kWh e) olio combustibile e oli minerali 0,194 kg greggi, naturali per kWh f) carbone, lignite e coke (codici 0,312 kg NC 2701, 2702 e 2704) per kWh 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: euro 359,00 per benzina 1.000 litri euro 330,00 per gasolio 1.000 litri 40 per cento gas di petrolio liquefatti (GPL) aliquota normale 40 per cento gas naturale aliquota normale L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'Art. 67): 359,00 euro per benzina 1.000 litri euro 330,00 per gasolio 1.000 litri 40 per cento gas di petrolio liquefatti (GPL) aliquote normali 40 per cento gas naturale aliquota normale Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'Art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni 14. Produzione di magnesio da acqua di mare esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio 10 per cento pubblico. aliquota normale 16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi esenzione 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: euro 359,00 per Benzina 1.000 litri euro 330,00 per Gasolio 1.000 litri Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione Gas naturale esenzione Combustibili per riscaldamento: euro 21,00 per 1.000 Gasolio litri GPL zero euro 11,66 per 1.000 Gas naturale metri cubi (1) Per aviazione privata da diporto e per imbarcazioni private da diporto si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. (2) Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3. Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), come modificato dalla presente legge: "Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore 1. (Abrogato). 2. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti: «a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820». 4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), come modificato dalla presente legge: "Art. 19 (Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»; b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue: a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia."