Art. 19 
 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi  di
riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  920  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento militare»: 
              «Art. 920.  Norme  comuni  in  materia  di  sospensione
          dall'impiego 
              1. Al  militare  durante  la  sospensione  dall'impiego
          compete  la  meta'  degli  assegni  a  carattere  fisso   e
          continuativo.  Agli  effetti  della  pensione,   il   tempo
          trascorso in sospensione  dal  servizio  e'  computato  per
          meta'. 
              2. La sospensione dall'impiego e' disposta con  decreto
          ministeriale e puo' essere applicata  anche  nei  confronti
          del militare in aspettativa, trasferendolo dalla  posizione
          in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 
              3.  Per  gli  appartenenti   al   ruolo   appuntati   e
          carabinieri la sospensione e' disposta  con  determinazione
          del Comandante generale. 
              4.  L'ufficiale  nei  cui  confronti   la   sospensione
          precauzionale si prolunghi oltre un biennio e'  considerato
          in soprannumero agli organici ovvero  non  computato  nella
          consistenza massima del grado di appartenenza per tutto  il
          tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 
              5. La  cessazione  dal  servizio,  a  qualunque  titolo
          prestato, non impedisce  lo  svolgimento  del  procedimento
          disciplinare nei confronti del militare sospeso.». 
              Per il testo dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
          1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3.