Art. 19 
 
 
                   Trattazione di affari pregressi 
 
  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse
possono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta
data. 
  2. La richiesta di cui al comma 1  non  riguarda  i  reclami  e  le
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui  il  Garante
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso  del
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria
denuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e'  in   corso   un
procedimento penale. 
  3. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante
avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 
  5. I ricorsi pervenuti  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              -  Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
          alle premesse.