Art. 19 
 
                      Modifiche all'articolo 72 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 72, comma 3, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per
un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto  di  indirizzo»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano,». 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  l'articolo  72   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 72 (Fondo per  il  finanziamento  di  progetti  e
          attivita' di interesse generale nel terzo settore). - 1. Il
          Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g),  della
          legge 6 giugno 2016, n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,
          anche attraverso le reti associative  di  cui  all'articolo
          41, lo svolgimento di attivita' di  interesse  generale  di
          cui all'articolo 5, costituenti  oggetto  di  iniziative  e
          progetti  promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,
          associazioni di promozione sociale e fondazioni  del  Terzo
          settore, iscritti nel Registro unico  nazionale  del  Terzo
          settore. 
              2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono
          essere  finanziati   anche   in   attuazione   di   accordi
          sottoscritti, ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
          indirizzo, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, gli  obiettivi  generali,  le
          aree prioritarie di intervento  e  le  linee  di  attivita'
          finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
          medesimo. 
              4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
          3, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
          individua   i   soggetti   attuatori    degli    interventi
          finanziabili attraverso  le  risorse  del  Fondo,  mediante
          procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda  sezione
          del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40  milioni
          di euro. A decorrere dall'anno 2018 la  medesima  dotazione
          e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che  per
          l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
          euro.».