Art. 19 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°dicembre  2018,  al  testo   unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella  A,
al punto 11, nella colonna «Impieghi», il  periodo  da  «In  caso  di
produzione  combinata»  fino  a  «quinquennio  di   riferimento»   e'
sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi  di  combustibili  impiegati
nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando  i
seguenti consumi specifici convenzionali: 
    

               +-------------------------+-----------+
               |a) oli vegetali non      | 0,194 kg  |
               |modificati chimicamente  |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |                         | 0,220 mc  |
               |b) gas naturale          |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |c) gas di petrolio       | 0,173 kg  |
               |liquefatti               |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |                         | 0,186 kg  |
               |d) gasolio               |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |e) olio combustibile e   |           |
               |oli minerali greggi,     | 0,194 kg  |
               |naturali                 |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |f) carbone, lignite e    |           |
               |coke (codici NC 2701,    | 0,312 kg  |
               |2702 e 2704)             |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
    
  2. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato; 
    b) nel comma 2, le parole  «31  dicembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2018». 
  3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, nella lettera b), le parole «da adottare entro  il  30  novembre
2018» sono soppresse.