Art. 19 Disposizioni in materia di accisa 1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» e' sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: +-------------------------+-----------+ |a) oli vegetali non | 0,194 kg | |modificati chimicamente | per kWh | +-------------------------+-----------+ | | 0,220 mc | |b) gas naturale | per kWh | +-------------------------+-----------+ |c) gas di petrolio | 0,173 kg | |liquefatti | per kWh | +-------------------------+-----------+ | | 0,186 kg | |d) gasolio | per kWh | +-------------------------+-----------+ |e) olio combustibile e | | |oli minerali greggi, | 0,194 kg | |naturali | per kWh | +-------------------------+-----------+ |f) carbone, lignite e | | |coke (codici NC 2701, | 0,312 kg | |2702 e 2704) | per kWh | +-------------------------+-----------+ 2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato; b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018». 3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre 2018» sono soppresse.