Art. 19 
 
        Termine di prescrizione dei contributi di previdenza 
      e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma
10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate
dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico
del lavoratore.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 335 del
          1995, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3(Disposizioni diverse in materia assistenziale e
          previdenziale). - 1. All'articolo 20, comma 4, della  legge
          9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il
          seguente: "Al fine di  consentire  un  immediato  riscontro
          dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno
          stato patrimoniale ed un conto economico generale al  netto
          della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
          alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37". 
              2.  Per  l'anno   1996   l'importo   globale   di   cui
          all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9  marzo
          1989, n. 88,  e'  determinato  in  lire  23  mila  miliardi
          incrementato,  per  gli  anni  successivi  ai  sensi  della
          predetta  lettera  c).  Alla  lettera  c)   del   comma   3
          dell'articolo 37 della citata legge n. 88  del  1989,  sono
          aggiunte, in fine, le parole:  "incrementato  di  un  punto
          percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede
          alla ridefinizione della ripartizione dell'importo  globale
          delle somme di cui al primo periodo del presente  comma  in
          riferimento  alle  effettive  esigenze   di   apporto   del
          contributo dello Stato alle diverse gestioni  previdenziali
          secondo  il  criterio  del  rapporto  tra  contribuzione  e
          prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non
          inferiori  alla  media,  ponderata  agli  iscritti,   delle
          aliquote vigenti nei regimi interessati. 
              3. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare
          uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della  presente  legge,  recanti  norme  volte  a
          riordinare il sistema delle  prestazioni  previdenziali  ed
          assistenziali  di  invalidita'  e  inabilita'.  Tali  norme
          dovranno  ispirarsi  ai   seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
          relativi criteri di  riconoscimento  con  riferimento  alla
          definizione di persona handicappata introdotta dalla  legge
          5 febbraio 1992, n. 104; 
                b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
          revisione delle prestazioni, fermo comunque  rimanendo  per
          il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile  e
          del sordomutismo il principio della separazione tra la fase
          dell'accertamento sanitario e quella della concessione  dei
          benefici  economici,  come  disciplinato  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; 
                c) graduazione  degli  interventi  in  rapporto  alla
          specificita' delle differenti tutele con riferimento  anche
          alla  disciplina  delle  incompatibilita'  e  cumulabilita'
          delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; 
                d)  potenziamento  dell'azione  di  verifica   e   di
          controllo sulle diverse forme di  tutela  previdenziale  ed
          assistenziale anche  mediante  forme  di  raccordo  tra  le
          diverse  competenze  delle  amministrazioni  e  degli  enti
          previdenziali quali la costituzione, presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri,  di  una  apposita  commissione
          tecnico-amministrativa  con  funzioni   di   coordinamento,
          nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali
          intese a  rendere  piu'  incisiva  ed  efficace  la  difesa
          diretta     dell'Amministrazione     nelle     controversie
          giurisdizionali   in   materia   di   invalidita'   civile,
          pensionistica, ivi compresa quella di guerra. 
              Decorsi due anni dalla data di entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi di cui al presente  comma,  il  Governo
          procede  ad  una  verifica  dei  risultati  conseguiti  con
          l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
          l'opportunita' di  pervenire  alla  individuazione  di  una
          unica  istituzione  competente  per  l'accertamento   delle
          condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio. 
              4. Ai fini di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di  effettuazione
          degli  incroci  automatizzati  dei  dati,  l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme
          tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione,
          realizzazione,   gestione   e   manutenzione   di   sistemi
          informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione
          o  connessione  o,  eventualmente,  per  altre   forme   di
          raccordo, garantendo in ogni  caso  la  riservatezza  e  la
          sicurezza dei dati. 
              5.  Gli  elenchi   dei   beneficiari   di   prestazioni
          previdenziali  o   assistenziali,   il   cui   importo   e'
          condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare
          cui    il    soggetto    appartiene,    sono     comunicati
          quadrimestralmente, da  parte  degli  organismi  erogatori,
          all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a  verifica
          dei redditi stessi. 
              6. Con effetto dal 1°  gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  "assegno
          sociale". Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le modalita' e i termini di  presentazione
          delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale  di
          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
          dell'interessato circa le proprie  condizioni  familiari  e
          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
          un massimo del 50 per cento nel caso in  cui  l'interessato
          sia ricoverato in istituti o comunita' con retta  a  carico
          di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto  dal
          presente comma e  dal  comma  6  si  applicano  all'assegno
          sociale le disposizioni in materia di pensione  sociale  di
          cui alla  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. 
              8. I  provvedimenti  adottati  d'ufficio  dall'INPS  di
          variazione della classificazione dei datori  di  lavoro  ai
          fini previdenziali, con il  conseguente  trasferimento  nel
          settore economico corrispondente alla  effettiva  attivita'
          svolta producono effetti dal periodo di paga in corso  alla
          data di  notifica  del  provvedimento  di  variazione,  con
          esclusione dei casi in  cui  l'inquadramento  iniziale  sia
          stato determinato da inesatte dichiarazioni del  datore  di
          lavoro.  In  caso  di  variazione  disposta  a  seguito  di
          richiesta  dell'azienda,  gli  effetti  del   provvedimento
          decorrono dal periodo di paga  in  corso  alla  data  della
          richiesta stessa. Le variazioni di  inquadramento  adottate
          con provvedimenti  aventi  efficacia  generale  riguardanti
          intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel
          rispetto del principio della non retroattivita', dalla data
          fissata dall'INPS.  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  e
          secondo periodo del presente comma si  applicano  anche  ai
          rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  pendano  controversie  non  definite  con
          sentenza passata in giudicato. 
              9. Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 
                a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza  del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta' previsto dall'articolo  9-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  giugno  1991,  n.  166,  ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere  dal  1°
          gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi  i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; 
                b) cinque anni per tutte le  altre  contribuzioni  di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 
              10. I termini di prescrizione di  cui  al  comma  9  si
          applicano  anche  alle  contribuzioni  relative  a  periodi
          precedenti la data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia'
          compiuti  o  di  procedure  iniziate  nel  rispetto   della
          normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo   dei
          termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
          prevista dall'articolo 2, comma 19,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli  atti
          interruttivi compiuti e le procedure in corso. 
              10-bis.  Per  le   gestioni   previdenziali   esclusive
          amministrate  dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
          dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  i  termini  di
          prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi
          relativi alle contribuzioni di previdenza e  di  assistenza
          sociale obbligatoria afferenti  ai  periodi  di  competenza
          fino al 31 dicembre 2014,  non  si  applicano  fino  al  31
          dicembre 2021, fatti salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
          giurisdizionali passati in  giudicato  nonche'  il  diritto
          all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   di   concerto   con    i    Ministri
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          tesoro, su proposta del competente comitato amministratore,
          quale organo dell'INPS, le misure  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 1  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per
          ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e  al
          fabbisogno  gestionale,  in   coerenza   alle   indicazioni
          risultanti dal bilancio tecnico  approvato  dal  competente
          comitato con periodicita' almeno  triennale.  Nei  casi  di
          deliberazione del consiglio di  amministrazione  dell'INPS,
          per l'utilizzazione degli avanzi delle  predette  gestioni,
          alla  determinazione  della  misura  degli   interessi   da
          corrispondersi si provvede con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il
          Ministro del  tesoro,  in  relazione  al  tasso  medio  del
          rendimento annuale dei titoli di Stato. 
              12. Nel rispetto dei principi  di  autonomia  affermati
          dal decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509,  e  dal
          decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  e  con
          esclusione   delle   forme   di   previdenza    sostitutive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto dall'articolo 2, comma  2,  del  suddetto  decreto
          legislativo n. 509 del 1994, la stabilita'  delle  gestioni
          previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e'  da
          ricondursi ad un arco temporale  non  inferiore  ai  trenta
          anni. Il bilancio tecnico di cui al  suddetto  articolo  2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le associazioni e le fondazioni interessate,  sulla
          base delle indicazioni elaborate  dal  Consiglio  nazionale
          degli attuari nonche'  dal  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione (COVIP).  In  esito  alle  risultanze  e  in
          attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2,  comma
          2, sono  adottati  dagli  enti  medesimi,  i  provvedimenti
          necessari per la salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario
          di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
          in relazione alle anzianita' gia'  maturate  rispetto  alla
          introduzione delle modifiche  derivanti  dai  provvedimenti
          suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
          e di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di
          riequilibrio non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito
          l'ente interessato e  la  valutazione  del  Commissione  di
          vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  possono   essere
          adottate le misure di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509.  Nei  regimi
          pensionistici gestiti dai  predetti  enti,  il  periodo  di
          riferimento per la determinazione della  base  pensionabile
          e' definito,  ove  inferiore,  secondo  i  criteri  fissati
          all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
          di previdenza sostitutive e al medesimo articolo  1,  comma
          18,  per  gli  altri  enti.   Ai   fini   dell'accesso   ai
          pensionamenti    anticipati    di    anzianita',    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi
          25 e 26, per gli enti che gestiscono  forme  di  previdenza
          sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma  28,  per  gli
          altri enti. Gli enti  possono  optare  per  l'adozione  del
          sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente
          legge. 
              13. 
              14. Il terzo  comma  dell'articolo  8  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal  seguente:  "Ai  fini
          dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi  si  tiene
          conto dell'eventuale trattamento pensionistico  corrisposto
          a  carico  di  organismi  assicuratori  di   Paesi   legati
          all'Italia  da  accordi  o  convenzioni  internazionali  di
          sicurezza sociale; a decorrere dal 1°  gennaio  1996  detta
          integrazione  viene  annualmente  ricalcolata  in  funzione
          delle  variazioni  di  importo  dei  predetti   trattamenti
          pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio  di  ciascun
          anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico  delle
          pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti
          il  dovuto,  il  relativo  recupero  sara'  effettuato   in
          conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981,  n.
          155. Le integrazioni  al  trattamento  minimo  che,  al  1°
          gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo  effettivamente
          dovuto per effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
          precedente, restano confermate nella misura erogata  al  31
          dicembre 1995 fino a quando il relativo importo  non  venga
          assorbito  dalle  perequazioni  della  pensione  base.   Le
          modalita' di accertamento delle  variazioni  degli  importi
          pensionistici esteri ed il tasso di  cambio  da  utilizzare
          per la conversione in lire italiane di tali importi saranno
          stabiliti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di concerto con i Ministri degli  affari
          esteri e del tesoro". 
              15. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  l'importo  mensile  in  pagamento   delle
          pensioni, il cui diritto  sia  o  sia  stato  acquisito  in
          virtu' del cumulo dei periodi assicurativi  e  contributivi
          previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia
          di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore,  per  ogni
          anno di contribuzione, ad un quarantesimo  del  trattamento
          minimo  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  ovvero  alla  data  di  decorrenza  della
          pensione stessa, se successiva a tale  epoca.  Il  suddetto
          importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno,
          non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili. 
              16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e  15  e'
          al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli
          1 e 6 della legge 15 aprile  1985,  n.  140,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della
          legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme  dovute
          per prestazioni familiari. 
              17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  16,  comma
          6, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  il  termine
          previsto per l'adozione  del  provvedimento  sulle  domande
          presentate  presso  enti  previdenziali  di  Stati   legati
          all'Italia  da  una  regolamentazione   internazionale   di
          sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2,  comma
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della
          domanda completa dei dati e documenti  richiesti  da  parte
          del competente  ente  gestore  della  forma  di  previdenza
          obbligatoria. 
              18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita'  ed
          efficienza  dell'azione  di  vigilanza  in  relazione  alla
          concreta attuazione degli obiettivi di  cui  alla  presente
          legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per  approntare
          mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
          contribuzione  previdenziale  inerenti   alle   prestazioni
          lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di
          legge,    l'incremento     della     dotazione     organica
          dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere
          prevista, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
          finanza  per  la  repressione  dell'evasione  contributiva,
          fiscale, previdenziale ed assicurativa,  nei  limiti  degli
          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza  -
          per l'anno 1995 e successivi  e  dei  contingenti  previsti
          dagli organici. 
              19.  Alla  gestione  speciale  e  ai  regimi  aziendali
          integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,
          n. 357, gia' rientranti nel  campo  di  applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503, per i  lavoratori  e  pensionati,
          quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le
          disposizioni di cui  alla  presente  legge  in  materia  di
          previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e
          pensionati dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  con
          riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo  4
          del citato decreto legislativo n. 357 del 1990,  salvo  che
          non venga diversamente disposto in sede  di  contrattazione
          collettiva. 
              20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale
          e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di  lavoro
          debbono risultare da appositi verbali, da notificare  anche
          nei casi di constatata regolarita'. Nei casi  di  attestata
          regolarita'   ovvero   di   regolarizzazione    conseguente
          all'accertamento  ispettivo   eseguito,   gli   adempimenti
          amministrativi e contributivi relativi ai periodi  di  paga
          anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso  non
          possono  essere  oggetto  di  contestazioni  in  successive
          verifiche   ispettive,   salvo   quelle   determinate    da
          comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro  o
          conseguenti  a  denunce   del   lavoratore.   La   presente
          disposizione  si  applica  anche  agli  atti  e   documenti
          esaminati  dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  di
          accertamento, nonche' ai  verbali  redatti  dai  funzionari
          dell'Ispettorato del  lavoro  in  materia  previdenziale  e
          assicurativa.  I  funzionari  preposti   all'attivita'   di
          vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
          cagionato per dolo o colpa grave. 
              21. Nel  rispetto  dei  principi  che  presiedono  alla
          legislazione previdenziale, con particolare riferimento  al
          regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente
          legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro venti mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, norme con cui,  anche  per  quanto  attiene
          alle modalita' di applicazione delle disposizioni  relative
          alla   contribuzione   e   di   erogazione,   all'attivita'
          amministrativa  e  finanziaria  degli  enti  preposti  alle
          assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la  vecchiaia
          e i superstiti, si stabiliscano, in funzione  di  una  piu'
          precisa determinazione  dei  campi  di  applicazione  delle
          diverse  competenze,   di   una   maggiore   speditezza   e
          semplificazione delle procedure  amministrative  anche  con
          riferimento alle  correlazioni  esistenti  tra  le  diverse
          gestioni,  modifiche,  correzioni,   ampliamenti   e,   ove
          occorra,  soppressioni  di  norme  vigenti   riordinandole,
          coordinandole  e  riunendole  in  un   solo   provvedimento
          legislativo. 
              22. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  alla
          presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato della  Repubblica,  almeno  60  giorni  prima  della
          scadenza  prevista  per  l'esercizio   della   delega.   Le
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  la  materia  si
          esprimono entro 30 giorni dalla data di  trasmissione.  Per
          lo schema di cui al  comma  21  i  predetti  termini  sono,
          rispettivamente, stabiliti in 90 e  40  giorni.  I  termini
          medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni
          per lo schema di cui al comma  27  del  presente  articolo,
          nonche'  per  quello  di  cui  all'articolo  2,  comma  18.
          Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi
          potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti  termini
          e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,  entro  un
          anno  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi medesimi. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  1996,   l'aliquota
          contributiva di finanziamento dovuta  a  favore  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32  per  cento
          con contestuale riduzione delle  aliquote  contributive  di
          finanziamento per le prestazioni temporanee a carico  della
          gestione di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88, procedendo  prioritariamente  alla  riduzione  delle
          aliquote diverse da quelle  di  finanziamento  dell'assegno
          per il nucleo familiare, fino  a  concorrenza  dell'importo
          finanziario  conseguente  alla  predetta   elevazione.   La
          riduzione  delle  aliquote  contributive  di  finanziamento
          dell'assegno  per  il   nucleo   familiare,   di   cui   al
          decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  ha   carattere
          straordinario    fino    alla    revisione    dell'istituto
          dell'assegno  stesso  con  adeguate  misure  di  equilibrio
          finanziario del  sistema  previdenziale.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro del tesoro saranno adottate  le  necessarie
          misure di adeguamento.  Con  la  medesima  decorrenza,  gli
          oneri per la  corresponsione  dell'assegno  per  il  nucleo
          familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
          gestione di cui all'articolo 24 della citata  legge  n.  88
          del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per  i
          trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'
          riassegnato per le altre finalita'  previste  dall'articolo
          37 della medesima legge n. 88 del 1989. 
              24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
          previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei
          corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal  periodo
          di  paga  in  corso  al  1°  gennaio  1996,   le   aliquote
          contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i   superstiti   dei
          lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
          sostitutive ed esonerative della medesima sono  elevate  di
          0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
          a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al  contributo
          di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo  1988,  n.  67.
          Con la stessa decorrenza e fino al  31  dicembre  1998,  e'
          prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata
          legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del  datore  di
          lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali. 
              25. Le forme pensionistiche  complementari  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21  aprile
          1993, n. 124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          possono continuare a prevedere forme  di  contribuzione  in
          cifra fissa, fermi  restando  i  limiti  alle  agevolazioni
          fiscali previsti dal predetto decreto  legislativo  n.  124
          del 1993, e dalle successive modificazioni ed  integrazioni
          del medesimo decreto. 
              26. I commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni  ed   integrazioni,   sono   sostituiti   dai
          seguenti:  "1.  I  fondi  pensione  gestiscono  le  risorse
          mediante: 
                a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),
          della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  ovvero  soggetti  che
          svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in  uno
          dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
          il mutuo riconoscimento; 
                b)  convenzioni  con  imprese  assicurative  di   cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
          174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  del
          punto  A)  della  tabella  allegata  allo  stesso   decreto
          legislativo,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la  medesima
          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
                c) convenzioni con societa'  di  gestione  dei  fondi
          comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I  della
          legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che
          a tal fine sono abilitate a gestire le  risorse  dei  fondi
          pensione secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto
          dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,  per
          l'attivita' di gestione di  patrimoni  mediante  operazioni
          aventi ad oggetto valori mobiliari; 
                d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 5, lettera a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera e); 
                e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le
          disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  tesoro
          di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non  superiori  al
          20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per  cento  del
          capitale del fondo chiuso. 
              1-bis.  Gli  enti  gestori  di   forme   pensionistiche
          obbligatorie ai fini della gestione delle risorse  raccolta
          dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
          abilitati di cui al comma 1.  Gli  enti  gestori  di  forme
          pensionistiche obbligatorie,  sentita  l'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato, possono  stipulare  con  i
          fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
          di raccolta dei contributi da versare ai fondi  pensione  e
          di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
          organizzato secondo criteri di separatezza contabile  dalle
          attivita' istituzionali del medesimo ente. 
              2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto
          forma di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono  mediante
          convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo  2
          del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 
              2-bis. I  fondi  pensione  possono  essere  autorizzati
          dalla commissione di vigilanza di cui  all'articolo  16  ad
          erogare direttamente le rendite,  affidandone  la  gestione
          finanziaria ai soggetti di cui al comma  1  nell'ambito  di
          apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
          con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di vigilanza di cui all'articolo  16.  L'autorizzazione  e'
          subordinata alla  sussistenza  di  requisiti  e  condizioni
          fissati con decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta
          della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,  con
          riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero  di
          iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle
          riserve tecniche, alle basi demografiche e  finanziarie  da
          utilizzare per la conversione dei montanti contributivi  in
          rendita, e alle  convenzioni  di  assicurazione  contro  il
          rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
          oltre la media. I fondi  autorizzati  all'erogazione  delle
          rendite presentano alla  commissione,  con  cadenza  almeno
          triennale,  un  bilancio  tecnico   contenente   proiezioni
          riferite ad un arco  temporale  non  inferiore  a  quindici
          anni. 
              3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di
          tali  convenzioni  non  si  applica  l'articolo  6-bis  del
          presente decreto legislativo. 
              4. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia,
          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nei precedenti commi. 
              4-bis. Per la stipula delle convenzioni,  i  competenti
          organismi di amministrazione dei fondi  richiedono  offerte
          contrattuali, per ogni tipologia di  servizio  offerto,  ad
          almeno tre diversi soggetti abilitati che non  appartengono
          ad identici gruppi societari e comunque  non  sono  legati,
          direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
          offerte contrattuali rivolte ai fondi  sono  formulate  per
          singolo prodotto in  maniera  da  consentire  il  raffronto
          dell'insieme delle condizioni contrattuali con  riferimento
          alle diverse tipologie di servizio offerte. Le  convenzioni
          possono  essere  stipulate,  nell'ambito   dei   rispettivi
          regimi, anche congiuntamente fra  loro  e  devono  in  ogni
          caso: 
                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma 4-quinquies e  le  modalita'  con  le  quali  possono
          essere modificate le linee di indirizzo medesime; 
                b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui
          i  fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di   recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla
          convenzione; 
                c) prevedere l'attribuzione in  ogni  caso  al  fondo
          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo. 
              4-ter. I fondi pensione  sono  titolari  dei  valori  e
          delle  disponibilita'  conferiti  in   gestione,   restando
          peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti dal  fine  al  quale  sono  stati  destinati  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione di cui all'articolo 103  delle  disposizioni
          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Possono
          essere rivendicati tutti i valori  conferiti  in  gestione,
          anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
          anche se depositati  presso  terzi,  diversi  dal  soggetto
          gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto   della
          domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi  compresi  i
          rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai   terzi
          depositari. 
              4-quater. Con delibera della commissione  di  vigilanza
          di   cui   all'articolo   16,   assunta    previo    parere
          dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati sono
          fissati criteri e modalita' omogenee per  la  comunicazione
          ai fondi dei  risultati  conseguiti  nell'esecuzione  delle
          convenzioni in modo da assicurare la  piena  comparabilita'
          delle diverse convenzioni. 
              4-quinquies.  I  criteri   di   individuazione   e   di
          ripartizione del rischio, nella scelta degli  investimenti,
          devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
          comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro  del  tesoro,
          sentita  la  commissione  di  cui  all'articolo  16,   sono
          individuati: 
                a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi
          limiti  massimi   di   investimento,   avendo   particolare
          attenzione per  il  finanziamento  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
                b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
          valori mobiliari; 
                c) le regole da osservare in materia di conflitti  di
          interesse  compresi   quelli   eventuali   attinenti   alla
          partecipazione  dei  soggetti  sottoscrittori  delle  fonti
          istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
          presente articolo. 
              4-sexies.  I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito
          delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a  favore
          dei dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente
          le proprie risorse. 
              27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 479, le parole: "sei  esperti  per  l'INPS,
          l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle  seguenti:  "otto
          esperti per l'INPS, sei  esperti  per  l'INAIL  e  sei  per
          l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti  previdenziali
          pubblici  regoleranno  l'utilizzo  in  comune  delle   reti
          telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello  e
          di informazione all'utenza. Entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  il  Governo  della
          Repubblica e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  recanti  norme  volte   a   regolamentare   le
          dismissioni   del   patrimonio   immobiliare   degli   enti
          previdenziali pubblici e gli investimenti degli  stessi  in
          campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad
          uso  strumentale  di  ciascun  ente   entro   cinque   anni
          dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base  a
          percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime
          norme; 
                b) definizione delle forme di cessione e gestione del
          patrimonio tramite  alienazioni,  conferimenti  a  societa'
          immobiliari, affidamenti a societa' specializzate,  secondo
          principi  di  trasparenza,  economicita'  e  congruita'  di
          valutazione economica; 
                c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari  -
          fatti salvi i piani di investimento in atto e gli  acquisti
          di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente  in
          via indiretta, in  particolare  tramite  sottoscrizione  di
          quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie  in
          societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
          di    solidita'     finanziaria,     specializzazione     e
          professionalita'; in ogni caso,  dovranno  essere  adottate
          tutte le  misure  necessarie  per  salvaguardare  l'obbligo
          delle riserve legali previste dalle vigenti normative; 
                d) attuazione degli investimenti  in  relazione  alle
          necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri  di
          diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di
          quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e
          ad  escludere  forme  di  gestione  anche   indiretta   del
          patrimonio immobiliare; 
                e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e
          sul rispetto dei criteri per  i  nuovi  investimenti  degli
          enti, con comunicazione dei risultati  attraverso  apposita
          relazione  da  presentare   ogni   anno   alle   competenti
          commissioni parlamentari; 
                f) soppressione delle societa' gia' costituite per la
          gestione e l'alienazione  del  patrimonio  immobiliare  dei
          predetti enti. 
              28. A far data dal 1°  gennaio  1996  saranno  soggette
          all'assicurazione  obbligatoria  per  la   tubercolosi   le
          Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)  o
          loro  reparti  convenzionati  con  il  Servizio   sanitario
          nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la  qualifica  di
          istituzione pubblica sanitaria.». 
                
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, si veda nei  riferimenti  normativi  all'articolo
          14.