Art. 19 
 
Campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo,  detenuti  per  la
  vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita'  di
  controllo  o   di   altri   organi   di   controllo   nel   settore
  agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art.  41  della
  legge  -  Esecuzione   degli   esami   organolettici   e   relativo
  finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8, della legge 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono   le
modalita' con le quali effettuare il prelevamento dei vini, anche  in
relazione a specifiche finalita', ciascun singolo  campione  di  vini
denominati con il nome di una DOP o di una IGP, comprende, almeno, in
vista  dell'esecuzione  dell'esame  organolettico,   tre   esemplari,
ciascuno di volume compreso tra 0,375 e 1 litro, il primo  dei  quali
e' riservato all'esame di prima istanza, il  secondo  alla  revisione
dell'esame stesso, se richiesta  dall'interessato,  ed  il  terzo  e'
riservato all'eventuale perizia disposta dall'Autorita' giudiziaria. 
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  e'  consentito  che,  nel  caso   del
prelevamento di vini confezionati, l'esemplare sia costituito da piu'
recipienti in confezioni originali  di  volume  nominale  conforme  a
quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12,  fino
al raggiungimento del volume minimo. 
  3.  Gli  esemplari  di  cui  al  comma   1   sono   rispettivamente
contrassegnati con la dicitura «esemplare per l'esecuzione dell'esame
organolettico  di  prima  istanza»,  «esemplare  a  disposizione  per
l'eventuale esecuzione  dell'esame  organolettico  di  revisione»  ed
«esemplare a disposizione per l'esecuzione  dell'esame  organolettico
eventualmente disposto dall'Autorita'  giudiziaria»  e  ne  e'  fatta
menzione nel verbale di prelevamento. 
  4. Fatte salve  le  disposizioni  del  presente  articolo,  l'esame
organolettico di prima istanza e, se  richiesto,  di  revisione,  dei
campioni per i quali l'esito dell'esame chimico-fisico e' conforme ai
parametri  del  disciplinare,  e'  effettuato  dalle  commissioni  di
degustazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7 e
8, nonche' dell'art. 9 esclusi i commi da 7 a 12. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche  per  i
campioni di vini IGP, fatto salvo che per  l'espletamento  dell'esame
organolettico di detti campioni  sono  da  ritenersi  autorizzate  le
commissioni di degustazione nominate per le DOP presenti sul medesimo
territorio, in ambito regionale o interregionale. 
  6. Il responsabile del Laboratorio  cui  sono  stati  consegnati  i
campioni, prelevati dall'Autorita' di controllo o di altri organi  di
controllo o dai consorzi di tutela, invia  i  campioni  medesimi,  se
richiesto  dalle  stesse  autorita'  o  consorzi,   alle   competenti
commissioni di degustazione, che li prendono in  carico,  curando  le
necessarie annotazioni sull'apposito registro previsto  dall'art.  9,
comma 2, lettera a). 
  7. E' consentito, nel corso di una stessa seduta  di  degustazione,
l'esame congiunto di campioni di vini DOP e di vini  IGP,  purche'  i
campioni dei vini IGP siano tutti esaminati  all'inizio  oppure  alla
fine della riunione in modo  consecutivo,  senza  che  sia  alternato
l'esame di campioni di vini DOP. 
  8. Dalla scheda di valutazione dei vini  IGP  risulta  il  giudizio
della commissione di degustazione, che  puo'  essere  di  «idoneita'»
oppure di «non idoneita'». Ai fini del presente  articolo,  nel  caso
dei vini DOP, il giudizio di «rivedibilita'» equivale al giudizio  di
«non idoneita'». 
  9. L'esito dell'esame organolettico e' comunicato dalla commissione
di degustazione al responsabile del Laboratorio richiedente,  per  il
seguito di competenza. 
  10. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di  accertamenti
tramite analisi di campioni, nel caso in cui l'esame organolettico di
prima istanza e, se richiesto,  di  revisione,  si  concluda  con  un
giudizio  di  «non  idoneita'»,  le  spese  di  funzionamento   della
commissione  di  degustazione  sono  poste  a  carico  del   soggetto
responsabile   della   partita   sottoposta    a    prelevamento    o
dell'imbottigliatore,  nel  caso  dei  prodotti  confezionati,  nella
misura determinata dal decreto n. 9276 del 12 giugno 2014, citato  in
premessa. 
  11. Il responsabile del Laboratorio, nel comunicare  l'esito  delle
analisi  al  soggetto  responsabile  della   partita   sottoposta   a
prelevamento o all'imbottigliatore, indica che le  spese  di  cui  al
comma 10 sono versate direttamente agli organismi di controllo di cui
all'art. 64 della legge, previa emissione della relativa fattura.