Art. 19 Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita' di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge - Esecuzione degli esami organolettici e relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8, della legge 1. Fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono le modalita' con le quali effettuare il prelevamento dei vini, anche in relazione a specifiche finalita', ciascun singolo campione di vini denominati con il nome di una DOP o di una IGP, comprende, almeno, in vista dell'esecuzione dell'esame organolettico, tre esemplari, ciascuno di volume compreso tra 0,375 e 1 litro, il primo dei quali e' riservato all'esame di prima istanza, il secondo alla revisione dell'esame stesso, se richiesta dall'interessato, ed il terzo e' riservato all'eventuale perizia disposta dall'Autorita' giudiziaria. 2. Ai fini del comma 1, e' consentito che, nel caso del prelevamento di vini confezionati, l'esemplare sia costituito da piu' recipienti in confezioni originali di volume nominale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, fino al raggiungimento del volume minimo. 3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono rispettivamente contrassegnati con la dicitura «esemplare per l'esecuzione dell'esame organolettico di prima istanza», «esemplare a disposizione per l'eventuale esecuzione dell'esame organolettico di revisione» ed «esemplare a disposizione per l'esecuzione dell'esame organolettico eventualmente disposto dall'Autorita' giudiziaria» e ne e' fatta menzione nel verbale di prelevamento. 4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, dei campioni per i quali l'esito dell'esame chimico-fisico e' conforme ai parametri del disciplinare, e' effettuato dalle commissioni di degustazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, nonche' dell'art. 9 esclusi i commi da 7 a 12. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche per i campioni di vini IGP, fatto salvo che per l'espletamento dell'esame organolettico di detti campioni sono da ritenersi autorizzate le commissioni di degustazione nominate per le DOP presenti sul medesimo territorio, in ambito regionale o interregionale. 6. Il responsabile del Laboratorio cui sono stati consegnati i campioni, prelevati dall'Autorita' di controllo o di altri organi di controllo o dai consorzi di tutela, invia i campioni medesimi, se richiesto dalle stesse autorita' o consorzi, alle competenti commissioni di degustazione, che li prendono in carico, curando le necessarie annotazioni sull'apposito registro previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a). 7. E' consentito, nel corso di una stessa seduta di degustazione, l'esame congiunto di campioni di vini DOP e di vini IGP, purche' i campioni dei vini IGP siano tutti esaminati all'inizio oppure alla fine della riunione in modo consecutivo, senza che sia alternato l'esame di campioni di vini DOP. 8. Dalla scheda di valutazione dei vini IGP risulta il giudizio della commissione di degustazione, che puo' essere di «idoneita'» oppure di «non idoneita'». Ai fini del presente articolo, nel caso dei vini DOP, il giudizio di «rivedibilita'» equivale al giudizio di «non idoneita'». 9. L'esito dell'esame organolettico e' comunicato dalla commissione di degustazione al responsabile del Laboratorio richiedente, per il seguito di competenza. 10. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accertamenti tramite analisi di campioni, nel caso in cui l'esame organolettico di prima istanza e, se richiesto, di revisione, si concluda con un giudizio di «non idoneita'», le spese di funzionamento della commissione di degustazione sono poste a carico del soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o dell'imbottigliatore, nel caso dei prodotti confezionati, nella misura determinata dal decreto n. 9276 del 12 giugno 2014, citato in premessa. 11. Il responsabile del Laboratorio, nel comunicare l'esito delle analisi al soggetto responsabile della partita sottoposta a prelevamento o all'imbottigliatore, indica che le spese di cui al comma 10 sono versate direttamente agli organismi di controllo di cui all'art. 64 della legge, previa emissione della relativa fattura.